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Assicurazione: bonus malus. Declassamento. Prova della responsabilità dell’assicurato

Scritto da: Umberto Colabella - 300 MAGAZINE




Pubblicazione legale: Si menziona l’interessante sentenza della Cassazione (n.18603 del 22/09/2016) che, con riferimento al cosiddetto declassamento, ha propugnato il principio secondo cui la variazione “in pejus” (il malus) opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi. La Corte insomma, con la detta pronuncia, ha stabilito che per la corretta applicazione della clausola bonus malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri in un dato periodo di tempo, la variazione “in pejus” opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi. Quindi, se la compagnia assicuratrice riceve una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato e quest’ultimo, al fine di evitare il maggiore onere economico, ne contesta tempestivamente l’esistenza trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell’art.1913 comma 1 c.c., grava sulla impresa assicuratrice che ha liquidato il danno al terzo ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, fornire la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’accertamento del danno, in relazione all’art.1218 c.c. e nella tutela degli interessi del proprio assicurato, in relazione all’art.1375 c.c. (cfr. Corte cass. Sez.3, Sentenza n.253 del 12/01/1991).

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Umberto Colabella

Avvocato civilista