Per la configurazione della violazione, prevista dal Codice della strada, consistente nella mancata comunicazione – nei 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione – da parte dell’obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell’invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Da ciò consegue che per poter applicare le sanzioni contemplate dal Codice della strada, dopo l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi a cui si è fatto ricorso, con esito sfavorevole per il possessore del veicolo, l’organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell’obbligato, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dalla stessa disposizione normativa. Diversamente, ove l’esito dei citati rimedi sia favorevole al possessore del veicolo (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dal Codice della strada a carico dell’obbligato in esso individuato, come, ad esempio, il proprietario del veicolo. (Ordinanza 24012 del 3 agosto 2022 della Corte di Cassazione)
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Redazione e deposito richieste di riesame per detenuti
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