Pubblicazione legale:
Sancito il diritto della proprietaria a rientrare in possesso dell’immobile a seguito dello sfratto del conduttore che non ha pagato l’affitto
Legittimo lo sfratto nei confronti della persona che ha preso in locazione un immobile per utilizzarlo come bed&breakfast. Il riferimento alla crisi economica provocata dalla pandemia non può giustificare in alcun modo il mancato pagamento del canone d’affitto per un lungo periodo. Nella vicenda presa in esame dai giudici si è appurato che un immobile uso abitazione veniva concesso dalla proprietaria in locazione con facoltà per il conduttore di utilizzarlo per svolgervi l’attività di affittacamere e quella di bed&breakfast. A partire da marzo del 2020, però, il conduttore non pagava più quanto previsto come canone, sicché, essendo necessario per la proprietaria rientrare nel possesso dell’immobile, ella intimava lo sfratto per morosità al conduttore, chiedendo al magistrato di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, convalidare quindi lo sfratto per morosità, emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico del conduttore per i canoni ed oneri accessori scaduti. Infruttuose le obiezioni proposte dal conduttore dell’immobile e mirate a sostenere l’incolpevole mancato pagamento dei canoni a causa della riduzione del flusso di turisti provocata dalla diffusione del COVID-19, che aveva, in sostanza, azzerato le prenotazioni del bed&breakfast. (Sentenza del 31 maggio 2022 del Tribunale di Roma)