Pubblicazione legale:
Irrilevante nella valutazione della posizione del figlio il fatto che l’ammontare del compenso da lui percepito sia inferiore a quello astrattamente possibile rispetto al titolo di studio conseguito
In tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, è chiamato a valutare in concreto il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del ragazzo, considerandone l’effettivo inserimento nel mondo del lavoro, in base alle specifiche attitudini dimostrate e alle correlate aspirazioni, senza che abbia rilievo, in sé, il fatto che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato, né che l’ammontare del compenso sia inferiore a quello astrattamente possibile. Messa in discussione la linea seguita dai giudici di secondo grado, i quali avevano confermato il diritto del ragazzo al mantenimento paterno, osservando che egli si è diligentemente attivato per reperire un’occupazione lavorativa ed è stato assunto a tempo determinato da un Comune, stipulando un contratto di lavoro della durata di un anno, salvo conferma di uguale periodo, e chiarendo che tali circostanze non consentono comunque di ritenere raggiunta l’indipendenza economica, sia per la temporaneità dell’incarico e sia per la percezione di un reddito non adeguato al titolo di studio (laurea in Giurisprudenza) e alle conseguenti aspirazioni professionali. (Ordinanza 22076 del 12 luglio 2022 della Corte di Cassazione)