Pubblicazione legale:
Rilevante il fatto che trattandosi di lavori da tempo immemorabile necessari, l’inerzia è ancora più grave
Colpevole il proprietario dell’appartamento che omette di provvedere ai lavori necessari al ripristino dei balconi al fine di rimuovere il pericolo alle persone. Nel caso preso in esame dai giudici, però, gli uomini sotto processo si sono difesi addebitando la responsabilità degli omessi interventi alla mancata formazione di una sufficiente volontà assembleare condominiale nel corso degli anni. Tuttavia, nessuno di essi risulta né avere diffidato l’amministratore del Condominio a porre in essere tutte quelle misure precauzionali tese ad evitare i pericoli di crolli o il progressivo degrado delle strutture con la posa delle reti di protezione, né avere operato autonomamente in tal senso. Peraltro, i proprietari di immobili rivestono una posizione di garanzia non delegabile in toto ad altre figure, quali l’amministratore di un Condominio, con cui necessariamente condividono l’obbligo di agire anche su cose non di loro esclusiva proprietà, pur in via sussidiaria e in caso di inerzia dell’amministratore. E, a dirla tutta, l’attribuzione dell’obbligo di garanzia delegato all’amministratore per la conservazione delle cose comuni non esclude, anzi implica, che in caso di sua inerzia tale obbligo si riverberi sui proprietari dei beni coscienti del pericolo che da essi possa derivare, ponendo in loro capo la responsabilità. I giudici aggiungono poi che in questo caso, trattandosi di lavori da tempo immemorabile necessari di cui i proprietari degli immobili erano consapevoli, la loro inerzia, nonostante l’avviso in merito alla sussistente minaccia di rovina di cui soffrivano parti dei balconi dei loro appartamenti, aggrava quindi la loro condotta omissiva di un grado di negligenza tale da integrare l’elemento della colpa. (Sentenza 31592 del 24 agosto 2022 della Corte di Cassazione)