Pubblicazione legale:
La condotta incriminata è ravvisabile anche nella scannerizzazione del testo, per la riproduzione e vendita su richiesta
Titolare della copisteria condannato per abusiva riproduzione mediante fotocopie di un’opera letteraria anche se il fatto illecito è derivato dalla sua temporanea assenza dal locale. Ciò perché il titolare della copisteria che voglia o debba allontanarsi dall’esercizio, ben può ciò fare soltanto dopo avere preso le opportune cautele, atte ad assicurare, anche durante la sua assenza, la possibilità di impedire che i propri soci o i propri dipendenti violino il precetto in parola, dando apposito incarico ad un soggetto di fiducia, sia esso uno dei soci o un dipendente. Nello specifico della vicenda presa in esame dai giudici si è appurato che l’opera letteraria era stata interamente riprodotta nel computer aziendale ed era evidentemente destinata alla riproduzione, a fini commerciali, per il pubblico che ne avesse fatto richiesta, e che il titolare dell’attività di copisteria era in possesso, in sostanza, di una copia dell’intero testo, pronta per la commercializzazione. In sostanza, non è bastevole per escludere l’illecito il mancato rinvenimento di copia cartacea, poiché la condotta incriminata è ravvisabile anche nella scannerizzazione del testo, aduso per la riproduzione e vendita su richiesta, così ledendo il diritto di autore. (Sentenza 26262 dell’8 luglio 2022 della Corte di Cassazione)