Pubblicazione legale:
Fatale al proprietario il non avere dimostrato uno specifico vizio da cui era affetta l’autovettura, essendosi invece limitato a denunciare l’incendio
Se l’automobile appena acquistata usata è danneggiata da un incendio determinato probabilmente, secondo i vigili del fuoco, da un problema all’impianto elettrico del veicolo, non è automatica la risoluzione del contratto concluso con la concessionaria, e quindi è priva di fondamento la richiesta presentata dal nuovo proprietario della vettura e mirata ad ottenere la restituzione della cifra pagata a chiusura dell’acquisto. Non vi sono, secondo i giudici, i presupposti per sancire la responsabilità del venditore dell’auto, e ciò benché si sia trattato di un fatto dannoso accaduto sul bene di consumo entro il termine semestrale dall’avvenuto acquisto. I giudici sottolineano che il consumatore non ha allegato né dimostrato uno specifico vizio da cui era affetta l’autovettura, bensì si è limitato a denunciare l’incendio accaduto, che costituisce però un mero evento lesivo, o un dato puramente effettuale, potenzialmente ascrivibile sia a vizi o difetti di conformità del bene che a cause estranee. In sostanza, il proprietario della vettura non ha denunciato alcun difetto di conformità del bene mobile acquistato, quale asserita causa scatenante dell’incendio, e, quindi, legittimamente i giudici hanno ritenuto non vi fossero elementi sufficienti per ricondurre l’incendio a un vizio dell’autovettura piuttosto che a cause esterne, come un potenziale tamponamento subito dal veicolo, prima che l’incendio si sviluppasse, o l’azione dolosa di terzi. (Ordinanza 21084 del 4 luglio 2022 della Corte di Cassazione)