Pubblicazione legale:
Riprende vigore, quindi, la tesi difensiva, mirata addirittura ad ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità
Uomo trovato a vendere quasi 17 grammi di cocaina. Per i giudici, però, l’episodio non è grave, nonostante l’uomo sotto accusa sia noto per essere uno spacciatore di droga. In sostanza, l’essere conosciuto come spacciatore non è dato sufficiente per catalogare come gravi la detenzione e la cessione di alcuni grammi di cocaina. Plausibile, secondo i giudici, la tesi proposta dalla difesa, secondo cui si è ritenuta non episodica né occasionale la cessione di cocaina sulla base di due elementi opinabili, ossia il fatto che l’uomo sia noto quale spacciatore e sia privo di mezzi di sostentamento economico, se non quelli derivanti da attività illecite. I giudici tengono a ribadire che al fine di determinare la minore offensività di condotte finalizzate alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti è necessario valutare tutte le circostanze di fatto, nonostante l’esistenza di una piazza di spaccio, o di una pluralità di condotte o della composizione della sostanza stupefacente. Difatti, la diversità di sostanze stupefacenti detenute a fini di cessione non è di per sé ostativa alla configurabilità del fatto di lieve entità, e identico ragionamento va fatto anche di fronte allo svolgimento di una attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un’attività criminale organizzata o professionale. Nel caso preso in esame dai giudici, invece, è stata respinta l’ipotesi del fatto di lieve entità solo perché l’uomo sotto accusa è noto quale spacciatore, senza specificare, poi, l’entità dell’attività di spaccio di cui l’uomo farebbe parte, e quindi quanto la sua condotta di cessione di droga, oggetto del procedimento, potesse concretamente contribuire alla diffusione nel mercato di sostanza stupefacente. (Sentenza 31768 del 29 agosto 2022 della Corte di Cassazione)