Avvocato Umberto Diffidenti a Telese Terme

Umberto Diffidenti

Avvocato penalista in provincia di Benevento a Telese Terme (BN)

Informazioni generali

L'avv. Umberto Diffidenti presta la propria consulenza ed assistenza legale, in ambito penale civile e tutela dei consumatori a privati e aziende. Ammesso al GRATUITO PATROCINIO PENALE, offre altresì, consulenza, assistenza e rappresentanza ad Enti Pubblici. Vanta particolare esperienza nella tutela dei diritti in genere, nella contrattualistica e nel risarcimento del danno derivante da qualsiasi fattispecie. Inoltre si occupa diritto, di diritto processuale penale e tutela dei consumatori avendo maturato una profonda esperienza in questi due ultimi settori.

Esperienza


Diritto penale

Querele /denunce; memorie difensive ex artt. 90, 91 c.p.p; comparse d’intervento associazioni; costituzioni di parte civile; oblazione ex artt. 162 e 162 bis c.p.; assistenza ad interrogatorio di garanzia; opposizione all’archiviazione ex art. 408 comma 3 c.p.p. attività ex art. 415 bis c.p.p. richiesta di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. redazione atto di appello; richiesta di riesame; riti alternativi e deflattivi giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti, redazione modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio D.Lgs. 231/01 e M.A.E. Mandato di Arresto Europeo. Esecuzione penale.


Truffe

Numerosi procedimenti penali per furti con destrezza e di energia elettrica


Violenza

Ho assistito e difeso in giudizio numerosi imputati, tra cui anche un tentato omicidio con interrogatorio di garanzia in carcere, assistenza nell'udienza di incidente probatorio, opposizione a giudizio immediato e richiesta di abbreviato.


Altre categorie

Diritto penitenziario, Omicidio, Stalking e molestie, Sostanze stupefacenti, Usura, Separazione, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto civile, Arbitrato, Diritto assicurativo, Divorzio, Multe e contravvenzioni, Diritto ambientale, Tutela del consumatore, Investimenti, Diritto bancario e finanziario, Discriminazione, Tutela degli anziani, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Diritto del turismo, Diritto dello sport, Diritto dell'informatica, Sfratto, Diritto militare, Diritti umani, Diritto canonico, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Diritto dei trasporti terrestri, Diritto condominiale, Locazioni, Diritto commerciale e societario, Diritto internazionale ed europeo, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Sottratti un cellulare e un paio d’occhiale: vacilla il profitto necessario per parlare di furto

Pubblicato su IUSTLAB

Necessario verificare se vi è lo scopo dell’azione illecita compiuta, ossia conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale In tema di furto, il fine di profitto integrante il dolo specifico deve essere inteso come finalità dell’agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili in virtù della capacità strumentale della cosa sottratta di soddisfare bisogni materiali o spirituali. Vacilla, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, il reato di furto, contestato a un uomo per avere sottratto un paio di occhiali e un telefono cellulare a un altro uomo. Giusto per fare chiarezza, comunque, i giudici mettono a confronto due precedenti pronunciamenti. In un caso, la sottrazione si riferiva a una banconota da 50 euro, a un telefonino ed altri oggetti, sicché il carattere patrimoniale dello scopo della condotta è del tutto evidente. In un altro caso, invece, la sottrazione si riferiva ad un’agendina telefonica, tenuta dalla vittima tra le proprie mani e finalizzata ad impedirle di fare una telefonata, e quindi manca lo scopo, ossia conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale, mentre potrebbero, invece, ravvisarsi gli estremi della violenza privata. (Sentenza 26421 dell’8 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Opera letteraria fotocopiata: condannato il titolare della copisteria anche se era assente

Pubblicato su IUSTLAB

La condotta incriminata è ravvisabile anche nella scannerizzazione del testo, per la riproduzione e vendita su richiesta Titolare della copisteria condannato per abusiva riproduzione mediante fotocopie di un’opera letteraria anche se il fatto illecito è derivato dalla sua temporanea assenza dal locale. Ciò perché il titolare della copisteria che voglia o debba allontanarsi dall’esercizio, ben può ciò fare soltanto dopo avere preso le opportune cautele, atte ad assicurare, anche durante la sua assenza, la possibilità di impedire che i propri soci o i propri dipendenti violino il precetto in parola, dando apposito incarico ad un soggetto di fiducia, sia esso uno dei soci o un dipendente. Nello specifico della vicenda presa in esame dai giudici si è appurato che l’opera letteraria era stata interamente riprodotta nel computer aziendale ed era evidentemente destinata alla riproduzione, a fini commerciali, per il pubblico che ne avesse fatto richiesta, e che il titolare dell’attività di copisteria era in possesso, in sostanza, di una copia dell’intero testo, pronta per la commercializzazione. In sostanza, non è bastevole per escludere l’illecito il mancato rinvenimento di copia cartacea, poiché la condotta incriminata è ravvisabile anche nella scannerizzazione del testo, aduso per la riproduzione e vendita su richiesta, così ledendo il diritto di autore. (Sentenza 26262 dell’8 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

Pubblicazione legale

Manipolazioni invasive, sgradevoli e offensive: massaggiatore condannato per violenza sessuale

Pubblicato su IUSTLAB

Inequivocabile il racconto fatto da due donne. I massaggi da loro descritti non potevano avere alcuna finalità terapeutica o di benessere Massaggiatore condannato per violenza sessuale a causa di alcune manipolazioni che hanno sfiorato le zone erogene di due clienti. Respinta la tesi difensiva, mirata a ridimensionare i comportamenti dell’uomo e a sostenere che essi siano stati male interpretati dalle due donne. Logico, invece, secondo i giudici, parlare di massaggi invasivi e sgradevoli e offensivi della sfera sessuale delle due donne. Impossibile ridimensionare le accuse, poiché si è appurato che i comportamenti dell’uomo si sono tenuti lontani da qualsiasi tecnica di massaggio lecita e decorosa e sono consistiti, invece, in massaggi invasivi e sgradevoli, contigui ad aree sessuali ed erogene e perciò offensivi della sfera sessuale delle due donne. (Sentenza 26476 dell’11 luglio 2022 della Corte di Cassazione)

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