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Affidamento dei minori ai sevizi sociali

Scritto da: Valentina Di Bartolomeo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

A seguito dell'affidamento al servizio sociale la potestà dei genitori viene compressa e condizionata. Questi sono tenuti ad accettare le prescrizioni impartite al figlio e il controllo del servizio sociale affidatario, e dovranno perciò allineare la loro linea educativa in non in contrasto con il lavoro dei servizi. Continua a gravare sui genitori il dovere di mantenimento della prole.

L'affidamento al servizio sociale nacque come provvedimento rieducativo delle devianze giovanili ma, come noto, ha trovato ampio spazio in campo civile. Ci riferiamo a quei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale civile che, nell'ambito dei procedimenti civili (de potestate, di affidamento, separativi, ecc.) hanno lo scopo di proteggere il figlio da trascuratezzamaltrattamenti o violenze poste in essere dai genitori nei suoi confronti.

Si tratta di provvedimenti emessi con decreto motivato previsti dagli art. 330, 333 e 336 del codice civile. La competenza è del Tribunale per i minorenni, il quale può privare il genitore dalla potestà, oppure limitarla adottando "secondo le circostanze i provvedimenti convenienti".

Tali provvedimenti vengono utilizzati ampiamente nei procedimenti de potestate relativi a minori ai sensi dell'art. 333 c.c. quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio.

La misura dell'affidamento al servizio sociale viene oggi utilizzata spesso anche da parte del Tribunale civile nelle separazioni giudiziali e nei divorzi.

Troppo spesso nei provvedimenti di affidamento non sono chiari i poteri attribuiti dal giudice ai servizi. Talvolta si tratta di un mandato generico, che non consente di comprendere quali sono i poteri attribuiti al servizio sociale, se e in che modo il servizio affidatario possa contrastare le decisioni assunte dai genitori.

La legge non determina la durata di tali provvedimenti anche se essi hanno natura temporanea per espressa previsione normativa.

La natura provvisoria del provvedimento preclude infatti ai genitori, secondo la giurisprudenza prevalente, il reclamo alla Corte di Appello (a meno non vengano emessi nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti presidenziali in materia di separazione o divorzio), e la mancanza di termini predeterminati dalla legge fa sì che la situazione di provvisorietà si protragga a volte anche per molti anni.

L'istituto dell'affidamento al servizio sociale è oggi ampiamente utilizzato dai Tribunali e sarebbe opportuno rivedere la normativa anche per modificare i troppi aspetti che risultano ormai avulsi dal mutato ed attuale contesto sociale e culturale.



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Valentina Di Bartolomeo

Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.