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Indagini della polizia tributaria nell'ambito del diritto di famiglia

Scritto da: Valentina Di Bartolomeo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

a legge 898/1970, come modificata dalla Legge 74/1987 sancisce che "in caso di contestazioni sulle dichiarazioni dei redditi presentate o sulla documentazione prodotta afferente ai redditi ed al patrimonio personale e comune il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria".

Dal testo della norma si comprende come l'intervento della polizia tributaria rappresenti un'ipotesi eccezionale e residuale.

Esistono, infatti, specifici strumenti previsti dal codice di procedura civile che consentono al Giudice di acquisire importanti informazioni di natura patrimoniale come l'ordine di esibizione alla parte o al terzo (ex art. 210 c.p.c.), la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (ex art. 213 c.p.c.) e la consulenza tecnica (ex art. 191 c.p.c.).

In applicazione delle regole processuali sull'onere della prova, sono i coniugi ad essere tenuti a produrre i documenti relativi ai redditi ed alle sostanze patrimoniali. Sarà poi eventualmente il tribunale, in caso di contestazioni, a disporre indagini più approfondite, ciò traducendosi in una deroga alle regole generali sull'onere della prova.

Esistono alcune significative sentenze della Corte di Cassazione che hanno elaborato il principio secondo cui il giudice, potendosene avvalere, non può rigettare le richieste delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione da parte loro degli assunti sui quali le richieste si basano; in tal caso il giudice avrebbe l'obbligo di disporre accertamenti d'ufficio, avvalendosi anche della polizia tributaria.

Ciò non significa assolutamente che esiste un vero e proprio "obbligo" di accertamento della situazione patrimoniale tramite la polizia tributaria.

Infatti, le indagini di polizia tributaria sono un mezzo istruttorio ed in quanto tale possono essere disposte solo qualora il Giudice lo ritenga rilevante, necessario per la decisione e non meramente defatigatorio.

In particolare, molti Tribunali respingono correttamente la richiesta di indagini di polizia tributaria - ritenendola "defatigatoria, pretestuosa ed esplorativa (perché tesa a supplire all'onere probatorio del ricorrente)" - in quanto il richiedente si era limitato a contestare le dichiarazioni dei redditi della controparte "senza addurre alcun elemento di prova".

In realtà, il potere del Tribunale di avvalersi della Polizia Tributaria rientra nella sua discrezionalità e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. Tale principio è avvalorato e rafforzato anche da quanto disposto dall'art. 187 cod. proc. civ., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.

In applicazione di quanto statuito dalla legge sul divorzio la "contestazione" della veridicità delle affermazioni rese dall'altro coniuge sulla propria situazione reddituale e patrimoniale è condizione necessaria ma non sufficiente a far scattare il potere del Giudice di disporre indagini alla polizia tributaria.

La legge 54/2006 ha sancito che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, norma che trova applicazione, in forza dell'art. 4 comma 2° della Legge 54/2006, "anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".

A differenza di quanto espresso nella legge sul divorzio la legge 54/2006 ai fini della disposizione delle indagini sembrerebbe non richiedere una "contestazione" della documentazione prodotta, bensì la sola insufficienza della medesima documentazione rispetto alle informazioni fornite dagli stessi genitori.

La dichiarazione dei redditi prodotta dalle parti di per sé non ha valore probatorio vincolante per il giudice. Essa ha carattere di semplice elemento indiziario lasciato alla discrezionale valutazione del giudice del merito che può legittimamente disattenderla fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici.

Nonostante la diversa formulazione letterale rispetto alla legge sul divorzio, lo scrivente ritiene che il carattere di residualità del ricorso alla polizia tributaria valga anche per quanto concerne la disciplina dettata dalla legge 54/2006.

Difatti, sebbene l'eccezionalità sia sparita dal testo della legge, questa rimane come corollario logico del generale principio di "disponibilità delle prove" (art. 115 c.p.c.) che, anche coordinato con le disposizioni successive (artt. 116, 117, 118 c.p.c.), configura come eccezionale il ricorso all'esercizio di poteri officiosi e impone al Giudice di graduare la propria ingerenza nella sfera privata secondo le circostanze richieste dal caso specifico.

Le indagini demandate dal giudice civile agli organi di polizia tributaria potranno riguardare:

- l'acquisizione e la comunicazione di dati ed informazioni. I sistemi informativi (Anagrafe tributaria, Camere di Commercio, Pubblico Registro Automobilistico, Conservatoria dei Registri immobiliari, archivi delle forze dell'ordine, ecc.);

- l'acquisizione di dati meno evidenti riferiti situazione reddituale e patrimoniale del soggetto interessato e che si riflettono più direttamente sul suo tenore di vita (iscrizione a circoli esclusivi, frequenza di viaggi o di sostituzione dell'autovettura, disponibilità di natanti, cavalli da corsa, collaboratori domestici, ecc).

Particolare importanza rivestono le indagini bancarie condotte non soltanto sui conti "noti ed ufficiali" ma anche sulle posizioni "occulte"; trattasi di elementi che possono essere indicativi di una capacità reddituale e/o patrimoniale in tutto o in parte difforme rispetto a quella immediatamente apparente.

Saranno oggetto di indagine, anche le eventuali società di cui il soggetto è socio o nelle quali riviste una carica sociale ponendo particolare attenzione ai bilanci della società, anche al fine di esaminarne il fatturato, gli utili annuali e i motivi per i quali gli eventuali utili non vengono distribuiti ai soci. Spesso la decisione di non distribuire gli utili annuali è frutto della determinazione del socio di maggioranza o di colui che riveste nella compagine sociale un ruolo apicale proprio al fine di evitare che gli eventuali utili determinino un aumento del reddito del soggetto persona fisica.

La nuova formulazione dell'art. 155 c.c. permette inequivocabilmente di estendere le indagini ai beni di soggetti terzi rispetto alle parti processuali; il tenore letterale della disposizione non preclude accertamenti riguardanti anche i redditi "intestati" ai terzi, i quali possono assumere notevole rilevanza dato che spesso si è assistito a un considerevole aumento nel reddito dei familiari del coniuge onerato, inversamente proporzionale alla riduzione degli introiti percepiti da quest'ultimo.

E' opportuno, a giudizio dello scrivente, che qualora l'attività investigativa appaia particolarmente complessa sotto il profilo contabile, la parte chieda al giudice di affiancare alla polizia tributaria anche un Consulente Tecnico di Ufficio (in questo caso si tratterà di un commercialista o, comunque, di un esperto contabile).



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Valentina Di Bartolomeo

Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.