Avvocato Valentina Di Bartolomeo a Roma

Valentina Di Bartolomeo

Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.

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Indagini della polizia tributaria nell'ambito del diritto di famiglia

Scritto da: Valentina Di Bartolomeo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

a legge 898/1970, come modificata dalla Legge 74/1987 sancisce che "in caso di contestazioni sulle dichiarazioni dei redditi presentate o sulla documentazione prodotta afferente ai redditi ed al patrimonio personale e comune il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria".

Dal testo della norma si comprende come l'intervento della polizia tributaria rappresenti un'ipotesi eccezionale e residuale.

Esistono, infatti, specifici strumenti previsti dal codice di procedura civile che consentono al Giudice di acquisire importanti informazioni di natura patrimoniale come l'ordine di esibizione alla parte o al terzo (ex art. 210 c.p.c.), la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (ex art. 213 c.p.c.) e la consulenza tecnica (ex art. 191 c.p.c.).

In applicazione delle regole processuali sull'onere della prova, sono i coniugi ad essere tenuti a produrre i documenti relativi ai redditi ed alle sostanze patrimoniali. Sarà poi eventualmente il tribunale, in caso di contestazioni, a disporre indagini più approfondite, ciò traducendosi in una deroga alle regole generali sull'onere della prova.

Esistono alcune significative sentenze della Corte di Cassazione che hanno elaborato il principio secondo cui il giudice, potendosene avvalere, non può rigettare le richieste delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione da parte loro degli assunti sui quali le richieste si basano; in tal caso il giudice avrebbe l'obbligo di disporre accertamenti d'ufficio, avvalendosi anche della polizia tributaria.

Ciò non significa assolutamente che esiste un vero e proprio "obbligo" di accertamento della situazione patrimoniale tramite la polizia tributaria.

Infatti, le indagini di polizia tributaria sono un mezzo istruttorio ed in quanto tale possono essere disposte solo qualora il Giudice lo ritenga rilevante, necessario per la decisione e non meramente defatigatorio.

In particolare, molti Tribunali respingono correttamente la richiesta di indagini di polizia tributaria - ritenendola "defatigatoria, pretestuosa ed esplorativa (perché tesa a supplire all'onere probatorio del ricorrente)" - in quanto il richiedente si era limitato a contestare le dichiarazioni dei redditi della controparte "senza addurre alcun elemento di prova".

In realtà, il potere del Tribunale di avvalersi della Polizia Tributaria rientra nella sua discrezionalità e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche. Tale principio è avvalorato e rafforzato anche da quanto disposto dall'art. 187 cod. proc. civ., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.

In applicazione di quanto statuito dalla legge sul divorzio la "contestazione" della veridicità delle affermazioni rese dall'altro coniuge sulla propria situazione reddituale e patrimoniale è condizione necessaria ma non sufficiente a far scattare il potere del Giudice di disporre indagini alla polizia tributaria.

La legge 54/2006 ha sancito che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, norma che trova applicazione, in forza dell'art. 4 comma 2° della Legge 54/2006, "anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati".

A differenza di quanto espresso nella legge sul divorzio la legge 54/2006 ai fini della disposizione delle indagini sembrerebbe non richiedere una "contestazione" della documentazione prodotta, bensì la sola insufficienza della medesima documentazione rispetto alle informazioni fornite dagli stessi genitori.

La dichiarazione dei redditi prodotta dalle parti di per sé non ha valore probatorio vincolante per il giudice. Essa ha carattere di semplice elemento indiziario lasciato alla discrezionale valutazione del giudice del merito che può legittimamente disattenderla fondando il proprio convincimento su altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici.

Nonostante la diversa formulazione letterale rispetto alla legge sul divorzio, lo scrivente ritiene che il carattere di residualità del ricorso alla polizia tributaria valga anche per quanto concerne la disciplina dettata dalla legge 54/2006.

Difatti, sebbene l'eccezionalità sia sparita dal testo della legge, questa rimane come corollario logico del generale principio di "disponibilità delle prove" (art. 115 c.p.c.) che, anche coordinato con le disposizioni successive (artt. 116, 117, 118 c.p.c.), configura come eccezionale il ricorso all'esercizio di poteri officiosi e impone al Giudice di graduare la propria ingerenza nella sfera privata secondo le circostanze richieste dal caso specifico.

Le indagini demandate dal giudice civile agli organi di polizia tributaria potranno riguardare:

- l'acquisizione e la comunicazione di dati ed informazioni. I sistemi informativi (Anagrafe tributaria, Camere di Commercio, Pubblico Registro Automobilistico, Conservatoria dei Registri immobiliari, archivi delle forze dell'ordine, ecc.);

- l'acquisizione di dati meno evidenti riferiti situazione reddituale e patrimoniale del soggetto interessato e che si riflettono più direttamente sul suo tenore di vita (iscrizione a circoli esclusivi, frequenza di viaggi o di sostituzione dell'autovettura, disponibilità di natanti, cavalli da corsa, collaboratori domestici, ecc).

Particolare importanza rivestono le indagini bancarie condotte non soltanto sui conti "noti ed ufficiali" ma anche sulle posizioni "occulte"; trattasi di elementi che possono essere indicativi di una capacità reddituale e/o patrimoniale in tutto o in parte difforme rispetto a quella immediatamente apparente.

Saranno oggetto di indagine, anche le eventuali società di cui il soggetto è socio o nelle quali riviste una carica sociale ponendo particolare attenzione ai bilanci della società, anche al fine di esaminarne il fatturato, gli utili annuali e i motivi per i quali gli eventuali utili non vengono distribuiti ai soci. Spesso la decisione di non distribuire gli utili annuali è frutto della determinazione del socio di maggioranza o di colui che riveste nella compagine sociale un ruolo apicale proprio al fine di evitare che gli eventuali utili determinino un aumento del reddito del soggetto persona fisica.

La nuova formulazione dell'art. 155 c.c. permette inequivocabilmente di estendere le indagini ai beni di soggetti terzi rispetto alle parti processuali; il tenore letterale della disposizione non preclude accertamenti riguardanti anche i redditi "intestati" ai terzi, i quali possono assumere notevole rilevanza dato che spesso si è assistito a un considerevole aumento nel reddito dei familiari del coniuge onerato, inversamente proporzionale alla riduzione degli introiti percepiti da quest'ultimo.

E' opportuno, a giudizio dello scrivente, che qualora l'attività investigativa appaia particolarmente complessa sotto il profilo contabile, la parte chieda al giudice di affiancare alla polizia tributaria anche un Consulente Tecnico di Ufficio (in questo caso si tratterà di un commercialista o, comunque, di un esperto contabile).


Avv. Valentina Di Bartolomeo - Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.

Mi sono specializzata in diritto di famiglia, diritto del lavoro e contrattualistica. Mi occupo altresì di sfratto per morosità e finita locazione, nonché diritto previdenziale. Negli anni mi sono anche occupata di affido dei minori, con particolare riferimento all'affido dei minori agli assistenti sociali. Ho anche patrocinato dinanzi al Giudice Tutelare per l'autorizzazione al rilascio del passaporto della minore richiesto dal padre, che la madre all'inizio aveva negato senza ragione alcuna.




Valentina Di Bartolomeo

Esperienza


Diritto di famiglia

Separazione, divorzio, affido minori e mediazione. Ho curato in particolare un caso di affido di minori dove il CTU nominato dal magistrato ha nominato i servizi sociali i quali hanno effettuato il monitoraggio della minore per i primi sei mesi. successivamente gli assistenti sociali si sono rilevati inadempienti, ragione per la quale ho fatto il ricorso e le parti dopo la prima udienza hanno redatto gli accordi che poi sono stati ratificati dal Giudice


Divorzio

Nell'ambito del divorzio preferisco adire la strada del divorzio breve sia per tempi che per costi. la cessazione degli effetti civili del matrimonio implica un coinvolgimento morale ed empatico tale che attendere i tempi ordinari del tribunale non sempre è fruttuoso. Infatti, oltre alla strada del divorzio breve, io prospetto spesso la strada della mediazione famigliare, ovviamente se vi è accordo ed elasticità mentale delle parti coinvolte


Separazione

In materia di separazione ho acquisito una capacità di regolamentare i rapporti tra le parti nell'interesse esclusivo di una equità, nel caso di consensuale e di un interesse superiore della prole nel caso di minori


Altre categorie:

Matrimonio, Affidamento, Adozione, Previdenza, Diritto civile, Licenziamento, Tutela dei minori, Diritto del lavoro, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto sindacale, Risarcimento danni, Recupero crediti, Pignoramento, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli anziani, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Reati di maltrattamenti in famiglia

Pubblicato su IUSTLAB

L'articolo 572 del codice penale, configura il reato di maltrattamenti in famiglia. Esso si realizza quando si maltratta una persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione. Ad esempio, integra il reato anche la sostanziale privazione della funzione genitoriale da parte dell'altro genitore, realizzata mediante l'avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale. Può addirittura configurarsi come maltrattamento un eccesso di attenzioni nei confronti della vittima. La Corte di cassazione (n. 36503/2011), ha sancito che sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia ove un genitore per eccesso di protezione e attenzioni abbia impedito un armonico sviluppo psico-fisico del figlio. Una casistica rilevante in materia di maltrattamenti in famiglia e' quella connessa alla cosiddetta violenza assistita da parte dei figli. È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia se la conflittualità tra i genitori coinvolge indirettamente anche i figli quali diventano involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri che si svolgono all'interno delle mura domestiche (Cassazione penale sez. VI, 23/02/2018, n.18833). La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza del reato ove i comportamenti maltrattanti siano reciproci con un grado di gravità e intensità equivalenti (Cassazione penale sez. VI, 23/01/2019, n.4935).Il reato è abituale. In particolare, l'elemento psichico si realizza nella volontà dell'autore di avvilire e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. Con la sentenza 8 maggio 2019, n. 19776 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'abitualità connotante il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. non viene neutralizzata da eventuali momenti di pausa che siano riscontrabili tra i vari episodi lesivi della dignità psicofisica della vittima. Quindi, ai fini della configurabilità del reato deve trattarsi di una condotta di "vessazione" continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita. E'richiesto il dolo generico che non postula la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria idonea. Il reato prevede reclusione da due a sei anni. Tale pena è aggravata in tre ipotesi: se dal fatto deriva una lesione personale grave è prevista la reclusione da quattro a nove anni se dal fatto deriva una lesione personale gravissima è prevista la reclusione da sette a quindici anni se dal fatto deriva la morte è prevista la reclusione da dodici a ventiquattro anni. In tema di locus commissi delicti è opportuno citare il recente orientamento giurisprudenziale che sancisce la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia qualora gli atti di vessazione avvengano all'interno della scuola da parte di insegnanti. La Suprema Corte, con la sentenza n. 40959/2017 stabilisce che nell'ipotesi in cui l'insegnante utilizzi ripetutamente violenza a danno dell'alunno non risponde del reato di cui all'art. 571 del c.p. (abusi di mezzi di correzione), ma del reato, di tutt'altra portata, di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (l'uso sistematico della violenza, quale ordinario fatto del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può, infatti rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti).

Caso legale seguito

Autorizzazione al passaporto

Febbraio 2020

Una coppia si separa legalmente. lei non vuole autorizzare la firma del padre sul passaporto della minorenne. ho fatto il ricorso al giudice tutelare che non ha ravvisato motivi ostativi

Caso legale seguito

Divorzio giudiziale

Studio mio in Roma Viale Alessandrino 385 scala C int.3 anno 2019

i coniugi preliminarmente sono addivenuti alla predisposizione di un ricorso per separazione consensuale. Successivamente la moglie mi ha manifestato la sua volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il marito non ha aderito alla suddetta richiesta e la Signora ha predisposto un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

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Lo studio

Valentina Di Bartolomeo
Viale Alessandrino 385 Scala C Interno 3
Roma (RM)

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