Pubblicazione legale:
la normativa vigente mira a tutelare i malati oncologi in caso in cui la Commissione ASL neghi il beneficio di cui alla legge 18/1980 limitatamente al trattamento chemio e/o radioterapico.
L’indennità di accompagnamento spetta alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o ad altre terapie in regime di day hospital purché, tuttavia, sussistano i requisiti previsti dalla legge ovvero l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Il diritto a percepire detta indennità può essere collegato alla patologia oncologica, ma non ne è conseguenza imprescindibile.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito il diritto per le persone malate di cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l’indennità di accompagnamento anche se per un breve periodo.
Infatti, a parere della Suprema Corte “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi”.
Da quanto da lei esposto non mi è chiaro se lei abbia presentato entrambe le domande (riconoscimento invalidità e indennità di accompagnamento).
Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario presentare domanda all'ufficio invalidi civili dell'Asl, anche insieme alla domanda di riconoscimento dello stato di invalidità o di handicap allegando: certificati anagrafici (o le dichiarazioni sostitutive) indicati nel modulo di domanda; il certificato medico che deve riportare la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure persona che necessita d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; la documentazione clinica (la cartella clinica e gli eventuali referti medici).
Il ricorso deve essere presentato, nei termini di legge, con decorso dalla data di ricevimento del provvedimento sfavorevole, alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente in base al luogo di residenza dell’invalido.