Avvocato Valentina Di Bartolomeo a Roma

Valentina Di Bartolomeo

Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.

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Violenza domestica ai tempi del covid 2019

Scritto da: Valentina Di Bartolomeo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Le limitazioni stabilite dai recenti decreti legge - sebbene doverose e necessarie per il contenimento dell'attuale pandemia, si pensi al più recente decreto "Cura Italia" - come è noto hanno determinato oltre al lockdown della maggior parte degli esercizi commerciali, deputati allo svolgimento di attività non essenziali, anche una notevole riduzione degli spostamenti sul territorio, causando per l'effetto una profonda diminuzione del volume dei rapporti sociali ed interpersonali, realizzabili nella maggior parte dei casi ed in costanza dell'attuale stato di emergenza, solo attraverso l'ausilio di strumenti o piattaforme digitali.
Occorre evidenziare, pertanto, che se sottostare alle limitazioni imposte a causa dell'emergenza sanitaria appare difficoltoso per la maggior parte delle persone, in considerazione magari di particolari urgenze familiari, dell'attività esercitata o del valore dei propri affari, lo è ancora di più per tutti coloro che a causa della reclusione forzata sono esposti ovvero costretti, a situazioni di evidente pericolo, in tali contesti infatti l'isolamento entro le mura domestiche può divenire reale fonte di preoccupazione per la propria vita.

Si pensi ad esempio alle donne, sole o con prole, che subiscono o che hanno subito violenza, oppure agli anziani o alle persone non autosufficienti vittime di percosse e/o maltrattamenti all'interno delle residenze protette.
Preme cioè, per meglio dire, saper vedere che vi è un'emergenza (recte: generale-sanitaria) nell'emergenza (recte: particolare -della vittima): ossia avere contezza delle conseguenze che tali restrizioni possono avere in contesti familiari o simili, segnati dalla presenza di violenze di genere, ove purtroppo è difficile evadere.Preliminarmente, a giudizio di chi scrive, appare pacifico rilevare che per tali categorie di persone, la necessaria reclusione in casa o in altri luoghi, non solo lì esporrà ad un maggior controllo da parte dell'autore maltrattante, innalzando così il rischio per la loro incolumità ma, verosimilmente, la situazione di costrizione de qua verrà altresì avvertita come una vera e propria "forma di alienazione", accrescendo ancora di più la necessità (rectius: dovere) normativo-fattuale di potenziare il lavoro degli agenti, investiti da obblighi di protezione, conciliando al contempo, la giustificazione del problematico allontanamento della vittima dal luogo delle violenze, per porre in essere le attività propedeutiche per l'attivazione della sua tutela.
A tal riguardo, appare corretto rilevare come è proprio in situazione di tal guisa che affianco all'ordinario Stato di Diritto, impegnato in una convulsa decretazione d'urgenza, dovrebbe delinearsi un altrettanto straordinario Stato Sociale deputato ad evitare che il principio della tutela alla salute ovvero della vita umana, posto alla base dei provvedimenti restrittivi, venga meno, o si rovesci al contrario in una maggiore esposizione alla violenza in danno dei soggetti di cui si discute. Occorre cioè valutare e tentare di realizzare un giusto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela concernenti le situazioni che qui ci occupano.
Ciò posto, occorre primariamente evidenziare che gli strumenti urgenti attualmente disponibili per la tutela delle donne vittime di violenza, come ad esempio allontanamenti civili (artt. 342 bis e 342 ter c.c.) e misure cautelari penali (artt. 384 bis c.p.p. e 387 c.p.), rientrano tra le procedure urgenti e indifferibili che possono/debbono essere attivate anche in questo momento di stretta sull'attività dei Tribunali, tutti.
Per tali procedure invero i termini non sono sospesi e le udienze si possono tenere. Questo significa dunque, che gli Uffici Giudiziari sono attivi e operanti sia per le procedure già in corso sia per quelle da doversi incardinare, anche se con riguardo alle misure citate, preme osservare che l'allontanare prioritariamente il violento lasciando la donna e i figli a casa, dovrebbe essere la soluzione principale sempre, non solo in tempi di virus.
Oggi come ieri, Coronavirus o no, il problema rimane comunque la capacità di leggere e riconoscere la violenza, ed a parere di chi scrive, è proprio su questo che sarebbe necessario un maggior coordinamento, medio tempore, deputato alla realizzazione di una coscienza comune, tra cittadini ed istituzioni.
Più nello specifico, tenendo a mente i diritti della persona all'interno del sistema famiglia, ed in ossequio a quanto stabilito dalla nostra Costituzione, si pensi all'art. 2, al dettato dell'art. 13 , al combinato disposto degli artt. 29 e 31 sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, oltre che all'art. 8 della CEDU, che tutela il rispetto della vita privata e familiare, non v'è chi non veda - come necessariamente doveroso - sia da qualificarsi, in un clima emergenziale e del tutto peculiare come quello che stiamo vivendo, lo svolgimento di una forte attività di comunicazione e di sensibilizzazione sul territorio, affinché la vittima di violenza, già privata della sua dignità, oltre che dei diritti fondamentali citati, non lo sia anche dell'altrettanto importante diritto di ricevere una corretta informazione, obiettiva e qualificata, circa l'operatività e l'esistenza di meccanismi e strumenti all'uopo preposti per la sua salvaguardia.


Avv. Valentina Di Bartolomeo - Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.

Mi sono specializzata in diritto di famiglia, diritto del lavoro e contrattualistica. Mi occupo altresì di sfratto per morosità e finita locazione, nonché diritto previdenziale. Negli anni mi sono anche occupata di affido dei minori, con particolare riferimento all'affido dei minori agli assistenti sociali. Ho anche patrocinato dinanzi al Giudice Tutelare per l'autorizzazione al rilascio del passaporto della minore richiesto dal padre, che la madre all'inizio aveva negato senza ragione alcuna.




Valentina Di Bartolomeo

Esperienza


Diritto del lavoro

La capacità di dire la cliente che è meglio chiudere in via stragiudiziale una problematica soprattutto di recupero crediti che aspettare dopo tre anni una sentenza. Non solo. il Giudice il rifiuto di addivenire a d un componimento bonario stragiudiziale lo valuta in maniera negativa ai fini della eventuale soccombenza alla spese


Licenziamento

Ho trattato la fine dello scorso anno un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. la parte datoriale, nonostante avesse formalizzato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo alla mia cliente, aveva assunto un altra lavoratrice in un altra sede operativa. Per evitare l'alea del giudizio abbiamo provveduto ad una negoziazione in sede sindacale.


Previdenza

Mi occupo di invalidità civile, indennità di accompagnamento, legge 104. i ricorrenti si rivolgono a me per valutare la sussistenza dei presupposti per impugnare il verbale della commissione medica di I^ istanza.


Altre categorie:

Diritto sindacale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Mediazione, Negoziazione assistita, Adozione, Risarcimento danni, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli anziani, Domiciliazioni.


Referenze

Caso legale seguito

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Studio mio in Roma Viale Alessandrino 385 scala C int.3 anno 2019

La mia cliente ha ricevuto la formalizzazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. io ho impugnato in via stragiudiziale il licenziamento e successivamente abbiamo trovato congiuntamente con la controparte un accordo siglato in sede sindacale.

Esperienza di lavoro

Praticante - Studio legale arrotta

Dal 7/2006 al 10/2008

Ho iniziato la pratica forense trattando cause di diritto del lavoro

Pubblicazione legale

Indennità di accompagno per malati oncologici

Pubblicato su IUSTLAB

la normativa vigente mira a tutelare i malati oncologi in caso in cui la Commissione ASL neghi il beneficio di cui alla legge 18/1980 limitatamente al trattamento chemio e/o radioterapico. L’ indennità di accompagnamento spetta alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o ad altre terapie in regime di day hospital purché, tuttavia, sussistano i requisiti previsti dalla legge ovvero l’ impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita. Il diritto a percepire detta indennità può essere collegato alla patologia oncologica , ma non ne è conseguenza imprescindibile . Al riguardo, la Corte di Cassazione ha stabilito il diritto per le persone malate di cancro e che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante, di ottenere l’indennità di accompagnamento anche se per un breve periodo . Infatti, a parere della Suprema Corte “nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi” . Da quanto da lei esposto non mi è chiaro se lei abbia presentato entrambe le domande (riconoscimento invalidità e indennità di accompagnamento) . Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario presentare domanda all'ufficio invalidi civili dell'Asl , anche insieme alla domanda di riconoscimento dello stato di invalidità o di handicap allegando: certificati anagrafici (o le dichiarazioni sostitutive) indicati nel modulo di domanda; il certificato medico che deve riportare la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure persona che necessita d'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; la documentazione clinica (la cartella clinica e gli eventuali referti medici). Il ricorso deve essere presentato, nei termini di legge, con decorso dalla data di ricevimento del provvedimento sfavorevole, alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente in base al luogo di residenza dell’invalido.

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Lo studio

Valentina Di Bartolomeo
Viale Alessandrino 385 Scala C Interno 3
Roma (RM)

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