Pubblicazione legale:
Le limitazioni stabilite dai recenti decreti legge - sebbene doverose e necessarie per il contenimento dell'attuale pandemia, si pensi al più recente decreto "Cura Italia" - come è noto hanno determinato oltre al lockdown della maggior parte degli esercizi commerciali, deputati allo svolgimento di attività non essenziali, anche una notevole riduzione degli spostamenti sul territorio, causando per l'effetto una profonda diminuzione del volume dei rapporti sociali ed interpersonali, realizzabili nella maggior parte dei casi ed in costanza dell'attuale stato di emergenza, solo attraverso l'ausilio di strumenti o piattaforme digitali.
Occorre evidenziare, pertanto, che se sottostare alle limitazioni imposte a causa dell'emergenza sanitaria appare difficoltoso per la maggior parte delle persone, in considerazione magari di particolari urgenze familiari, dell'attività esercitata o del valore dei propri affari, lo è ancora di più per tutti coloro che a causa della reclusione forzata sono esposti ovvero costretti, a situazioni di evidente pericolo, in tali contesti infatti l'isolamento entro le mura domestiche può divenire reale fonte di preoccupazione per la propria vita.
Si pensi ad esempio alle donne, sole o con prole, che subiscono o che hanno subito violenza, oppure agli anziani o alle persone non autosufficienti vittime di percosse e/o maltrattamenti all'interno delle residenze protette.
Preme cioè, per meglio dire, saper vedere che vi è un'emergenza (recte: generale-sanitaria) nell'emergenza (recte: particolare -della vittima): ossia avere contezza delle conseguenze che tali restrizioni possono avere in contesti familiari o simili, segnati dalla presenza di violenze di genere, ove purtroppo è difficile evadere.Preliminarmente, a giudizio di chi scrive, appare pacifico rilevare che per tali categorie di persone, la necessaria reclusione in casa o in altri luoghi, non solo lì esporrà ad un maggior controllo da parte dell'autore maltrattante, innalzando così il rischio per la loro incolumità ma, verosimilmente, la situazione di costrizione de qua verrà altresì avvertita come una vera e propria "forma di alienazione", accrescendo ancora di più la necessità (rectius: dovere) normativo-fattuale di potenziare il lavoro degli agenti, investiti da obblighi di protezione, conciliando al contempo, la giustificazione del problematico allontanamento della vittima dal luogo delle violenze, per porre in essere le attività propedeutiche per l'attivazione della sua tutela.
A tal riguardo, appare corretto rilevare come è proprio in situazione di tal guisa che affianco all'ordinario Stato di Diritto, impegnato in una convulsa decretazione d'urgenza, dovrebbe delinearsi un altrettanto straordinario Stato Sociale deputato ad evitare che il principio della tutela alla salute ovvero della vita umana, posto alla base dei provvedimenti restrittivi, venga meno, o si rovesci al contrario in una maggiore esposizione alla violenza in danno dei soggetti di cui si discute. Occorre cioè valutare e tentare di realizzare un giusto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela concernenti le situazioni che qui ci occupano.
Ciò posto, occorre primariamente evidenziare che gli strumenti urgenti attualmente disponibili per la tutela delle donne vittime di violenza, come ad esempio allontanamenti civili (artt. 342 bis e 342 ter c.c.) e misure cautelari penali (artt. 384 bis c.p.p. e 387 c.p.), rientrano tra le procedure urgenti e indifferibili che possono/debbono essere attivate anche in questo momento di stretta sull'attività dei Tribunali, tutti.
Per tali procedure invero i termini non sono sospesi e le udienze si possono tenere. Questo significa dunque, che gli Uffici Giudiziari sono attivi e operanti sia per le procedure già in corso sia per quelle da doversi incardinare, anche se con riguardo alle misure citate, preme osservare che l'allontanare prioritariamente il violento lasciando la donna e i figli a casa, dovrebbe essere la soluzione principale sempre, non solo in tempi di virus.
Oggi come ieri, Coronavirus o no, il problema rimane comunque la capacità di leggere e riconoscere la violenza, ed a parere di chi scrive, è proprio su questo che sarebbe necessario un maggior coordinamento, medio tempore, deputato alla realizzazione di una coscienza comune, tra cittadini ed istituzioni.
Più nello specifico, tenendo a mente i diritti della persona all'interno del sistema famiglia, ed in ossequio a quanto stabilito dalla nostra Costituzione, si pensi all'art. 2, al dettato dell'art. 13 , al combinato disposto degli artt. 29 e 31 sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, oltre che all'art. 8 della CEDU, che tutela il rispetto della vita privata e familiare, non v'è chi non veda - come necessariamente doveroso - sia da qualificarsi, in un clima emergenziale e del tutto peculiare come quello che stiamo vivendo, lo svolgimento di una forte attività di comunicazione e di sensibilizzazione sul territorio, affinché la vittima di violenza, già privata della sua dignità, oltre che dei diritti fondamentali citati, non lo sia anche dell'altrettanto importante diritto di ricevere una corretta informazione, obiettiva e qualificata, circa l'operatività e l'esistenza di meccanismi e strumenti all'uopo preposti per la sua salvaguardia.