Avvocato Valentina Di Bartolomeo a Roma

Valentina Di Bartolomeo

Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.

About     Contatti






Violenza domestica ai tempi del covid 2019

Scritto da: Valentina Di Bartolomeo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Le limitazioni stabilite dai recenti decreti legge - sebbene doverose e necessarie per il contenimento dell'attuale pandemia, si pensi al più recente decreto "Cura Italia" - come è noto hanno determinato oltre al lockdown della maggior parte degli esercizi commerciali, deputati allo svolgimento di attività non essenziali, anche una notevole riduzione degli spostamenti sul territorio, causando per l'effetto una profonda diminuzione del volume dei rapporti sociali ed interpersonali, realizzabili nella maggior parte dei casi ed in costanza dell'attuale stato di emergenza, solo attraverso l'ausilio di strumenti o piattaforme digitali.
Occorre evidenziare, pertanto, che se sottostare alle limitazioni imposte a causa dell'emergenza sanitaria appare difficoltoso per la maggior parte delle persone, in considerazione magari di particolari urgenze familiari, dell'attività esercitata o del valore dei propri affari, lo è ancora di più per tutti coloro che a causa della reclusione forzata sono esposti ovvero costretti, a situazioni di evidente pericolo, in tali contesti infatti l'isolamento entro le mura domestiche può divenire reale fonte di preoccupazione per la propria vita.

Si pensi ad esempio alle donne, sole o con prole, che subiscono o che hanno subito violenza, oppure agli anziani o alle persone non autosufficienti vittime di percosse e/o maltrattamenti all'interno delle residenze protette.
Preme cioè, per meglio dire, saper vedere che vi è un'emergenza (recte: generale-sanitaria) nell'emergenza (recte: particolare -della vittima): ossia avere contezza delle conseguenze che tali restrizioni possono avere in contesti familiari o simili, segnati dalla presenza di violenze di genere, ove purtroppo è difficile evadere.Preliminarmente, a giudizio di chi scrive, appare pacifico rilevare che per tali categorie di persone, la necessaria reclusione in casa o in altri luoghi, non solo lì esporrà ad un maggior controllo da parte dell'autore maltrattante, innalzando così il rischio per la loro incolumità ma, verosimilmente, la situazione di costrizione de qua verrà altresì avvertita come una vera e propria "forma di alienazione", accrescendo ancora di più la necessità (rectius: dovere) normativo-fattuale di potenziare il lavoro degli agenti, investiti da obblighi di protezione, conciliando al contempo, la giustificazione del problematico allontanamento della vittima dal luogo delle violenze, per porre in essere le attività propedeutiche per l'attivazione della sua tutela.
A tal riguardo, appare corretto rilevare come è proprio in situazione di tal guisa che affianco all'ordinario Stato di Diritto, impegnato in una convulsa decretazione d'urgenza, dovrebbe delinearsi un altrettanto straordinario Stato Sociale deputato ad evitare che il principio della tutela alla salute ovvero della vita umana, posto alla base dei provvedimenti restrittivi, venga meno, o si rovesci al contrario in una maggiore esposizione alla violenza in danno dei soggetti di cui si discute. Occorre cioè valutare e tentare di realizzare un giusto bilanciamento degli interessi meritevoli di tutela concernenti le situazioni che qui ci occupano.
Ciò posto, occorre primariamente evidenziare che gli strumenti urgenti attualmente disponibili per la tutela delle donne vittime di violenza, come ad esempio allontanamenti civili (artt. 342 bis e 342 ter c.c.) e misure cautelari penali (artt. 384 bis c.p.p. e 387 c.p.), rientrano tra le procedure urgenti e indifferibili che possono/debbono essere attivate anche in questo momento di stretta sull'attività dei Tribunali, tutti.
Per tali procedure invero i termini non sono sospesi e le udienze si possono tenere. Questo significa dunque, che gli Uffici Giudiziari sono attivi e operanti sia per le procedure già in corso sia per quelle da doversi incardinare, anche se con riguardo alle misure citate, preme osservare che l'allontanare prioritariamente il violento lasciando la donna e i figli a casa, dovrebbe essere la soluzione principale sempre, non solo in tempi di virus.
Oggi come ieri, Coronavirus o no, il problema rimane comunque la capacità di leggere e riconoscere la violenza, ed a parere di chi scrive, è proprio su questo che sarebbe necessario un maggior coordinamento, medio tempore, deputato alla realizzazione di una coscienza comune, tra cittadini ed istituzioni.
Più nello specifico, tenendo a mente i diritti della persona all'interno del sistema famiglia, ed in ossequio a quanto stabilito dalla nostra Costituzione, si pensi all'art. 2, al dettato dell'art. 13 , al combinato disposto degli artt. 29 e 31 sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, oltre che all'art. 8 della CEDU, che tutela il rispetto della vita privata e familiare, non v'è chi non veda - come necessariamente doveroso - sia da qualificarsi, in un clima emergenziale e del tutto peculiare come quello che stiamo vivendo, lo svolgimento di una forte attività di comunicazione e di sensibilizzazione sul territorio, affinché la vittima di violenza, già privata della sua dignità, oltre che dei diritti fondamentali citati, non lo sia anche dell'altrettanto importante diritto di ricevere una corretta informazione, obiettiva e qualificata, circa l'operatività e l'esistenza di meccanismi e strumenti all'uopo preposti per la sua salvaguardia.


Avv. Valentina Di Bartolomeo - Avvocato esperto in diritto di famiglia, del lavoro e diritto previdenziale.

Mi sono specializzata in diritto di famiglia, diritto del lavoro e contrattualistica. Mi occupo altresì di sfratto per morosità e finita locazione, nonché diritto previdenziale. Negli anni mi sono anche occupata di affido dei minori, con particolare riferimento all'affido dei minori agli assistenti sociali. Ho anche patrocinato dinanzi al Giudice Tutelare per l'autorizzazione al rilascio del passaporto della minore richiesto dal padre, che la madre all'inizio aveva negato senza ragione alcuna.




Valentina Di Bartolomeo

Esperienza


Diritto di famiglia

Separazione, divorzio, affido minori e mediazione. Ho curato in particolare un caso di affido di minori dove il CTU nominato dal magistrato ha nominato i servizi sociali i quali hanno effettuato il monitoraggio della minore per i primi sei mesi. successivamente gli assistenti sociali si sono rilevati inadempienti, ragione per la quale ho fatto il ricorso e le parti dopo la prima udienza hanno redatto gli accordi che poi sono stati ratificati dal Giudice


Divorzio

Nell'ambito del divorzio preferisco adire la strada del divorzio breve sia per tempi che per costi. la cessazione degli effetti civili del matrimonio implica un coinvolgimento morale ed empatico tale che attendere i tempi ordinari del tribunale non sempre è fruttuoso. Infatti, oltre alla strada del divorzio breve, io prospetto spesso la strada della mediazione famigliare, ovviamente se vi è accordo ed elasticità mentale delle parti coinvolte


Separazione

In materia di separazione ho acquisito una capacità di regolamentare i rapporti tra le parti nell'interesse esclusivo di una equità, nel caso di consensuale e di un interesse superiore della prole nel caso di minori


Altre categorie:

Matrimonio, Affidamento, Adozione, Previdenza, Diritto civile, Licenziamento, Tutela dei minori, Diritto del lavoro, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto sindacale, Risarcimento danni, Recupero crediti, Pignoramento, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli anziani, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Reati di maltrattamenti in famiglia

Pubblicato su IUSTLAB

L'articolo 572 del codice penale, configura il reato di maltrattamenti in famiglia. Esso si realizza quando si maltratta una persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione. Ad esempio, integra il reato anche la sostanziale privazione della funzione genitoriale da parte dell'altro genitore, realizzata mediante l'avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della sua figura morale. Può addirittura configurarsi come maltrattamento un eccesso di attenzioni nei confronti della vittima. La Corte di cassazione (n. 36503/2011), ha sancito che sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia ove un genitore per eccesso di protezione e attenzioni abbia impedito un armonico sviluppo psico-fisico del figlio. Una casistica rilevante in materia di maltrattamenti in famiglia e' quella connessa alla cosiddetta violenza assistita da parte dei figli. È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia se la conflittualità tra i genitori coinvolge indirettamente anche i figli quali diventano involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri che si svolgono all'interno delle mura domestiche (Cassazione penale sez. VI, 23/02/2018, n.18833). La Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza del reato ove i comportamenti maltrattanti siano reciproci con un grado di gravità e intensità equivalenti (Cassazione penale sez. VI, 23/01/2019, n.4935).Il reato è abituale. In particolare, l'elemento psichico si realizza nella volontà dell'autore di avvilire e sopraffare la vittima unificando i singoli episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, non rilevando, nella natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. Con la sentenza 8 maggio 2019, n. 19776 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'abitualità connotante il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. non viene neutralizzata da eventuali momenti di pausa che siano riscontrabili tra i vari episodi lesivi della dignità psicofisica della vittima. Quindi, ai fini della configurabilità del reato deve trattarsi di una condotta di "vessazione" continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di "calma", deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita. E'richiesto il dolo generico che non postula la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo sufficiente la coscienza e la volontà di persistere in un'attività vessatoria idonea. Il reato prevede reclusione da due a sei anni. Tale pena è aggravata in tre ipotesi: se dal fatto deriva una lesione personale grave è prevista la reclusione da quattro a nove anni se dal fatto deriva una lesione personale gravissima è prevista la reclusione da sette a quindici anni se dal fatto deriva la morte è prevista la reclusione da dodici a ventiquattro anni. In tema di locus commissi delicti è opportuno citare il recente orientamento giurisprudenziale che sancisce la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia qualora gli atti di vessazione avvengano all'interno della scuola da parte di insegnanti. La Suprema Corte, con la sentenza n. 40959/2017 stabilisce che nell'ipotesi in cui l'insegnante utilizzi ripetutamente violenza a danno dell'alunno non risponde del reato di cui all'art. 571 del c.p. (abusi di mezzi di correzione), ma del reato, di tutt'altra portata, di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (l'uso sistematico della violenza, quale ordinario fatto del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può, infatti rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti).

Caso legale seguito

Autorizzazione al passaporto

Febbraio 2020

Una coppia si separa legalmente. lei non vuole autorizzare la firma del padre sul passaporto della minorenne. ho fatto il ricorso al giudice tutelare che non ha ravvisato motivi ostativi

Caso legale seguito

Divorzio giudiziale

Studio mio in Roma Viale Alessandrino 385 scala C int.3 anno 2019

i coniugi preliminarmente sono addivenuti alla predisposizione di un ricorso per separazione consensuale. Successivamente la moglie mi ha manifestato la sua volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il marito non ha aderito alla suddetta richiesta e la Signora ha predisposto un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

Leggi altre referenze (17)

Lo studio

Valentina Di Bartolomeo
Viale Alessandrino 385 Scala C Interno 3
Roma (RM)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Di Bartolomeo:

Contatta l'Avv. Di Bartolomeo per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy