Sentenza giudiziaria:
Con la sentenza n. 3873/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da controparte, fisioterapista che aveva prestato attività presso il centro medico fisioterapico della mia assistita in forza di un contratto di lavoro autonomo. La ricorrente chiedeva che venisse accertata la natura subordinata del rapporto, con conseguente condanna della resistente al riconoscimento dei diritti connessi a tale qualificazione.
Il Giudice, all’esito dell’istruttoria e sulla base della documentazione prodotta in atti dalla resistente, ha ritenuto insussistenti gli elementi tipici della subordinazione (eterodirezione, continuità, obbligo di presenza, inserimento organico nell'impresa, etc.), confermando la genuinità del contratto di lavoro autonomo intercorso tra le parti.
La decisione assume rilievo non solo per l’esito favorevole alla parte convenuta, ma anche per la chiara affermazione del principio secondo cui la qualificazione del rapporto di lavoro deve fondarsi su riscontri oggettivi e non può essere alterata da mere allegazioni generiche o da una ricostruzione soggettiva e unilaterale del rapporto.