Tradimento: spetta al coniuge fedifrago dimostrare che la crisi coniugale esisteva da tempo

Scritto da: Valeria Mazzotta - Trib. Torino sent. 2/10/2023




Pubblicazione legale: L'inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa anche esclusiva dell'addebito della separazione, quando si accerti in fatto che a quella violazione risale la crisi dell'unione. A fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della  dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata

Fonte: Trib. Torino sent. 2/10/2023 - leggi l'articolo



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Avvocato Valeria Mazzotta a Bologna
Valeria Mazzotta

Avvocato matrimonialista e minorile