Pubblicazione legale:
La rapida diffusione del Covid-19 e la conseguente adozione di misure di contenimento negli ultimi due anni hanno dato rilevanza alla configurazione di nuove figure di reato:
Epidemia colposa (art. 452 c.p.): “Chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali dette disposizioni stabiliscono la pena dell’ergastolo; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo; con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’art. 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 440, 441, 442, 443, 444 e 445, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.”
Il rapporto tra la violazione quarantena ed epidemia colposa è stato codificato con l’utilizzo del
decreto legge con la conseguenza che chiunque, violando la quarantena dopo essere stato trovato
positivo al Covid-19 venga trovato al di fuori del luogo ove si stava svolgendo il periodo di
quarantena, potrebbe essere denunciato per il nuovo reato introdotto il 24 marzo 2020 con
l’applicazione della pene previste dal reato di “Epidemia Colposa” ai sensi del combinato disposto
degli artt. 438 e 452 c.p.
Epidemia dolosa (art. 438 c.p.): “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena dell’ergastolo.”
Tra le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 si impone il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, in quanto pericolosi per la salute pubblica.
Chiunque sia cosciente portatore di germi patogeni e, violando tale prescrizione o mediante qualsivoglia altra condotta, causi volontariamente l’ulteriore diffusione della pandemia potrebbe essere denunciato per il reato di epidemia ai sensi dell’art. 438 del Codice Penale con, in caso di condanna, la pena del carcere a vita.
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.): “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni.”
Chiunque attesti il falso nella compilazione dell’autocertificazione relativa al Covid-19 può essere punito ai sensi dell’art. 483 c.p.
Chiunque esca dal luogo di quarantena per ragioni diverse comprovate esigenze lavorative,
ragioni di salute e situazioni necessità incorre nella violazione dell’art. 650 c.p. Ovviamente quei
soggetti sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria, perché considerati portatori o
probabili portatori del virus, non possono derogare alla misura neppure per le ragioni sopra
esposte, pena l’applicazione dell’art. 650 c.p. o più grave reato.
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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