Epidemia dolosa (art. 438 c.p.): “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena dell’ergastolo.”
Tra le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 si impone il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus, in quanto pericolosi per la salute pubblica.
Chiunque sia cosciente portatore di germi patogeni e, violando tale prescrizione o mediante qualsivoglia altra condotta, causi volontariamente l’ulteriore diffusione della pandemia potrebbe essere denunciato per il reato di epidemia ai sensi dell’art. 438 del Codice Penale con, in caso di condanna, la pena del carcere a vita.
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.): “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni.”
Chiunque attesti il falso nella compilazione dell’autocertificazione relativa al Covid-19 può essere punito ai sensi dell’art. 483 c.p.