Contratto di mutuo in Franchi svizzeri - tasso di riferimento ITABOR - nullità della determinazione del tasso di interesse

Sentenza non definitiva n. 437/2020 e definitiva n. 1074/2021 del Tribunale di Frosinone




Sentenza giudiziaria: I mutuatari nel 1995 hanno stipulato un contratto di mutuo ventennale di lire 120.000.000 indicizzato al Franco svizzero, tramite un parametro di riferimento denominato ITABOR Franchi svizzeri 6 mesi. Dopo la costituzione dell'unione monetaria il parametro ITABOR non è stato più rilevato e la banca ha proseguito a indicizzare il mutuo in questione utilizzando il parametro LIBOR, pur non essendo stato espressamente previsto dal contratto. Gli attori hanno domandato pertanto la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo - per indeterminatezza/indeterminabilità della misura degli interessi corrispettivi dovuti a seguito della sostituzione dell’indice ITABOR Franchi Svizzeri 6 mesi ovvero per violazione dell’art. 33, lettera p) del Codice del consumo – e la condanna della banca a restituire agli attori gli interessi corrisposti in eccesso. Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori, pronunciando prima una sentenza non definitiva di nullità parziale e successivamente una sentenza di condanna alla restituzione della somma versata in eccesso pari a € 14.767,80 oltre interessi e spese di lite



Pubblicato da:


Valerio Papi

Avvocato cassazionista, civilista esperto in diritto bancario e finanziario




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