Caso legale:
Nel procedimento in oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto da una banca sulla base di un rapporto ultraventennale di apertura di credito in conto corrente, è stata eccepita 1) la nullità del contratto di apertura di credito in corrente per inesistenza della forma scritta, 2) la nullità della determinazione degli interessi passivi, delle CMS e delle spese 3) la nullità dell'anatocismo e 4) l'omessa produzione degli estratti conto integrali con conseguente mancata dimostrazione del presunto credito bancario. Di conseguenza è stata avanzata domanda riconvenzionale per il recupero di quanto versato illegittimamente alla banca. Il giudice ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio a seguito della quale è risultato che il correntista, non solo non era debitore della banca ma era creditore per aver versato negli anni oltre 20.000 € di interessi, commissioni e spese non dovuti, per i motivi indicati. Il procedimento si è concluso con un verbale di conciliazione giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. con cui la banca ha riconosciuto al correntista la somma di € 20.000 oltre spese legali.