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Istanza di accesso civico ammessa anche per conoscere gli atti della procedura esecutiva (APPALTI)

Scritto da: Vanessa Quattrocchi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con pronuncia n. 10 del 2020 ha dichiarato pienamente legittima e ammissibile l'istanza di accesso civico ex D.Lgs. n. 33/13 avente ad oggetto la conoscenza degli atti esecutivi (inerenti i termini dell'accordo, l'esecuzione del contratto, l'ammontare dei canoni, ecc...) di una proceduta di gara già espletata ai norma dell'art. 53 del codice appalti che riferendosi alle norme in materia di accesso ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 non ha inteso escludere anche l'istanza regolata dal D.Lgs. n. 33/13, perché se così fosse il legislatore l'avrebbe inserita nei limiti espressi all'accesso civico menzionati all'art. 5 bis D.Lgs. n. 33/13. L'istanza di accesso civico, contrariamente all'accesso documentale, non è soggetta ai requisiti di legittimazione attiva (titolarità di un interesse diretto/concreto ed attuale) alla conoscenza del documento e alla necessaria strumentalità che deve legare l'interesse alla conoscenza del documento con la tutela di una propria situazione giuridica eventualmente lesa. Ne deriva che l'istanza di accesso civico non deve essere mai motivata in ordine ai predetti requisiti prescritti dalla L. 241/90, bensì in ossequio al principio di trasparenza degli atti amministrativi, legittima chiunque e a prescindere da qualsiasi ragione ad inoltrare un'istanza di accesso civico che la P.A. ha l'obbligo di evadere. Non sussiste tale obbligo solo allorquando l'istanza sia stata espressamente titolata quale istanza di accesso documentale, allora in tal caso non potrà essere evasa dalla P.A. quale istanza di accesso civico. In mancanza di tale espressa menzione o riferimento esplicito da parte dell"istante all'istanza di accesso ex art. 22 della L. 241/90, l'Amministrazione ha sempre l'obbligo di provvedervi quale richiesta di accesso civico. Presentare un'istanza di accesso civico volta a conoscere gli atti esecutivi di una procedura di gara è pienamente legittimo anche solo al fine di poter concretamente valutare se una qualche azione sia realmente praticabile o anche meramente al fine di mettere un operatore economico nelle condizioni di poter conoscere l'impegno concretamente assunto dall'impresa aggiudicatrice di una precedente procedura ad evidenza pubblica e, quindi verificare se realmente lui medesimo è in grado di far fronte a tali obblighi contrattuali in una futura partecipazione ad una procedura concorsuale indetta dalla stessa Stazione Appaltante.



Pubblicato da:


Vanessa Quattrocchi

Avvocato amministrativista