Avvocato Vanessa Quattrocchi a Catanzaro

Vanessa Quattrocchi

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Quando è risarcibile il danno da mero ritardo della P.A.

Scritto da: Vanessa Quattrocchi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

L'art. 2-bis della L. n. 241/90 sembrava aver aperto la strada alla risarcibilità del "danno da mero ritardo" nella conclusione del procedimento amministrativo. In tal senso, a fronte della cosiddetta codificazione del "danno da mero ritardo "da parte del legislatore, anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5 del 2018, aveva ammesso la risarcibilità del danno arrecato dall'Amministrazione al privato, ogni qual volta non veniva rispettato il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della L. n. 241/90. Ebbene, l'apertura alla risarcibilità del "danno da mero ritardo" sembrerebbe essere stata ridimensionata dalla più recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2021, la quale non manca, altresì, di puntualizzare la natura della responsabilità del "danno da mero ritardo". Dalla lettura della sentenza in questione, è chiaro l'intento del giudice amministrativo di ridimensionare sempre più il riconoscimento della risarcibilità del "danno da mero ritardo" con inevitabile compressione della tutela del diritto al risarcimento del privato dinanzi ai ritardi della P.A. (sempre più frequenti e all'ordine del giorno per via di una burocrazia atavica, lenta e farraginosa che, ancora, non ha fatto tesoro dei principi, consacrati dalla L. n. 241/90, di economicità, celerità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonchè non ancora uniformatasi alle direttive comunitarie in termini di speditezza nella conclusione dei procedimenti amministrativi). A fronte della nuova presa di posizione assunta dal Supremo Consesso della giustizia amministrativa, non è più ammessa la risarcibilità del "danno da mero ritardo" tout court (sol perché l'Amministrazione si è dimostrata inadempiente rispetto all'obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della L. n. 241/90). Tuttavia, il solo danno da ritardo risarcibile sarebbe esclusivamente quello che effettivamente, a fronte di un giudizio prognostico "sulla spettanza", si è tradotto in un reale pregiudizio effettivo, concreto e provato nella sfera giuridica del privato. Il giudice amministrativo è così chiamato nella valutazione del danno da ritardo risarcibile ad effettuare un ulteriore giudizio, ovvero quello prognostico "sulla spettanza" e, quindi, andare effettivamente a verificare se il privato avrebbe comunque ottenuto il bene della vita cui aspirava se l'Amministrazione avesse concluso il procedimento in tempi utili. Sol nel caso in cui questo giudizio prognostico ha esito positivo e il giudice accerta che realmente al privato è stata preclusa la possibilità di ottenere il bene della vita cui aspirava, a causa del ritardo dell'Amministrazione nel concludere il procedimento, allora può dirsi risarcibile il "danno da ritardo" ai sensi dell'art. 1223 del codice civile. Ciò perché il danno risarcibile è solo quello "diretta e immediata conseguenza dell'illecito" ex art. 1223 c.c., ovverosia se il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento, ha comportato solo il mancato rispetto del termine ex art. 2 della L. n. 241/90, ma non ha, nei fatti, arrecato alcun pregiudizio nella sfera giuridica dell'istante, in quanto comunque anche se la P.A. avesse rispettato il termine di conclusione del procedimento, già a monte la pretesa del privato era infondata ed illegittima e, quindi, non avrebbe ottenuto, in ogni caso, il bene della vita cui aspirava, allora il danno è da ritenersi "da mero ritardo", poichè non ha prodotto conseguenze "immediate e dirette" e, quindi, riconducibili ed imputabili al ritardo dell'Amministrazione e, come tali, non suscettibili di risarcimento. Si prenda, ad esempio, una legge che riconosce determinati contributi agevolativi ad imprese virtuose che abbia un limite temporale molto ristretto. Solo nel caso in cui l'impresa non ottenga i contributi che le spettavano, a causa del ritardo della P.A. nella conclusione del procedimento, allora il ritardo si traduce in danno risarcibile. Ma se per qualsiasi altra ragione dovuta, ad esempio, alla mancanza dei requisiti legittimanti l'ammissione ai contributi predetti, il ritardo dell'Amministrazione non comporterà un danno risarcibile, bensì solo un danno "da mero ritardo" e, quindi, non risarcibile. Diverso, invece, è il caso in cui sopraggiunga una nuova normativa che non preveda più, alle stesse condizioni della precedente, la concessione dei contributi in questione. In tal caso, se l'impresa perde irreversibilmente l'ammissione ai contributi, a causa del ritardo della P.A. nella conclusione del procedimento, nelle cui more interviene una nuova normativa più stringente nel concedere il contributo agevolativo, allora il "danno da ritardo" è pienamente risarcibile. Diversamente non sarebbe stato se lo "ius superveniens" non avrebbe comunque comportato il rischio di perdita dei contributi per l'impresa, anche a fronte del ritardo della P.A. nel concludere il procedimento (cosiddetta "insensibilità dello ius superveniens"). Per quanto concerne la natura della responsabilità  della P.A. dinanzi al danno da ritardo, dopo arresti giurisprudenziali che la riconducevano: ora alla responsabilità contrattuale, in virtù del ricorso alla teoria del "contatto sociale", ora addirittura a quella precontrattuale, l'Adunanza Plenaria ha chiarito, una volta per tutte, che trattasi di responsabilità aquiliana ex 2043 c.c.. Infatti, il rapporto tra P.A. e privato non deriva da un rapporto negoziale (anche se non sono mancate voci in dottrina che lo hanno definito tale in virtù degli obblighi discendenti dalla L. n. 241/90 posti in capo all'Amministrazione nell'esercizio del potere nei confronti del privato). Il ritardo nella conclusione del procedimento è configurabile come illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, come tale, soggiace, quanto ai criteri di determinazione del "quantum" risarcibile, in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c. ai principi sanciti dagli artt. 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Alla luce del nuovo arresto della giurisprudenza amministrativa è ravvisabile la tendenza a ridimensionare la portata del danno da ritardo risarcibile, non solo riducendo l'area di tutela del privato dinanzi alla lentezza della macchina burocratica, ma soprattutto ci si chiede se questo atteggiamento per così dire "rigorista" della giustizia amministrativa non provochi come contraltare un effetto disincentivante al rispetto dei termini di conclusione del procedimento da parte della P.A., deresponsabilizzandola dinanzi ad eventuali ritardi?


Avv. Vanessa Quattrocchi - Avvocato amministrativista

Ho maturato grande esperienza nel diritto amministrativo grazie al tirocinio presso il T.A.R. ex art. 73 L. n. 69/13, oltre alla collaborazione presso studi legali specializzati nel diritto pubblico. Massima serietà, dedizione, scrupolosità e professionalità nell'offrire consulenza legale, assistenza stragiudiziale e giudiziale in contenziosi aventi ad oggetto procedimenti amministrativi: edilizia, appalti e contrattualistica pubblica, concorsi pubblici, sanità, ambiente, enti locali, armi e DASPO. Altresì, disponibile ad affrontare questioni di natura civilistica e controversie individuali di lavoro.




Vanessa Quattrocchi

Esperienza


Diritto civile

Lo studio legale offre assistenza completa anche per questioni di natura civilistica, in particolar modo legate alla tutela della proprietà e del possesso, servitù prediali ed usufrutto, oltre ad attività finalizzata al recupero crediti (ricorso per decreto ingiuntivo, pignoramenti ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari). Preparazione solida in controversie aventi ad oggetto ogni tipologia contrattuale, oltre a consulenza ed assistenza per la redazione di contratti tra privati, o tra privati ed enti pubblici (Pubblica Amministrazione/P.A.). Il punto di forza dello studio è la comunicazione costante ed assidua col cliente.


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Ciò che consente ai clienti che si rivolgono al mio studio legale di veder soddisfatte le loro pretese è l'assistenza legale offerta già nella fase embrionale del rapporto tra cittadino e P.A. Nei rapporti tra privato ed Ente pubblico è fondamentale essere guidati da un legale che stimoli ed indirizzi l'esercizio del potere pubblico nella direzione voluta dal cliente, tramite segnalazioni per abuso edilizio, istanze di accesso agli atti, solleciti, diffide ad adempiere. Ciò permette di ottenere ciò che si vuole in tempi più ridotti ed ad un costo più esiguo di quello che si dovrebbe affrontare, intentando un contenzioso.


Appalti pubblici

Ho assistito Stazioni Appaltanti nella predisposizione degli atti di gara e nella redazione del documento di gara unico europeo (DGUE), nonché nell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, oltre ad aver assistito società escluse illegittimamente dalle procedure concorsuali, maturando costante e continuo aggiornamento nella disciplina regolata dal codice appalti. L'aggiornamento professionale è fondamentale in un settore in costante evoluzione come quello degli appalti. Di vitale importanza si rileva un'assistenza legale assidua e costante che deve saper fronteggiare i tempi ridottissimi di un rito speciali appalti.


Altre categorie:

Ricorso al TAR, Edilizia ed urbanistica, Domiciliazioni, Diritto ambientale, Arte e beni culturali, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto del lavoro, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto immobiliare, Privacy e GDPR, Diritto militare, Risarcimento danni.


Referenze

Esperienza di lavoro

Collaboratore Avvocato - Studio legale Francesco Izzo

Dal 9/2021 al 2/2022

Ho collaborato nella stesura di vari ricorsi in materia di appalti, edilizia ed urbanistica, istanza concessione contributi ex L. n. 44/99 "Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura". Ho redatto istanze di accesso agli atti e memorie di costituzione e difesa, oltre ad aver acquisito conoscenze informatiche per le operazioni di notifica e deposito nell'ambito del processo amministrativo telematico. Uso delle principali piattaforme per il P.A.T. e applicazione della L. n. 53 del 1994 per le notifiche in proprio degli avvocati. Esercizio dei poteri di autentica degli avvocati.

Titolo professionale

Tirocinio ex art. 73 L. n. 69/2013 in diritto amministrativo

T.A.R. Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - 9/2018

Redazione di sentenze in materia di diritto amministrativo, in particolare nel settore: edilizia ed urbanistica, appalti e contrattualistica pubblica, diritto regolatorio/farmacie/energia/istruzione/sanità/ambiente, tutela dei beni culturali e del paesaggio, espropriazioni per pubblica utilità, procedure concorsuali e pubblico impiego, enti locali, immigrazione, porto d'armi e DASPO. Supporto all'Ufficio per il Processo e Ufficio del Massimario.

Pubblicazione legale

Istanza di accesso civico ammessa anche per conoscere gli atti della procedura esecutiva (APPALTI)

Pubblicato su IUSTLAB

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con pronuncia n. 10 del 2020 ha dichiarato pienamente legittima e ammissibile l'istanza di accesso civico ex D.Lgs. n. 33/13 avente ad oggetto la conoscenza degli atti esecutivi (inerenti i termini dell'accordo, l'esecuzione del contratto, l'ammontare dei canoni, ecc...) di una proceduta di gara già espletata ai norma dell'art. 53 del codice appalti che riferendosi alle norme in materia di accesso ex artt. 22 e ss. della L. 241/90 non ha inteso escludere anche l'istanza regolata dal D.Lgs. n. 33/13, perché se così fosse il legislatore l'avrebbe inserita nei limiti espressi all'accesso civico menzionati all'art. 5 bis D.Lgs. n. 33/13. L'istanza di accesso civico, contrariamente all'accesso documentale, non è soggetta ai requisiti di legittimazione attiva (titolarità di un interesse diretto/concreto ed attuale) alla conoscenza del documento e alla necessaria strumentalità che deve legare l'interesse alla conoscenza del documento con la tutela di una propria situazione giuridica eventualmente lesa. Ne deriva che l'istanza di accesso civico non deve essere mai motivata in ordine ai predetti requisiti prescritti dalla L. 241/90, bensì in ossequio al principio di trasparenza degli atti amministrativi, legittima chiunque e a prescindere da qualsiasi ragione ad inoltrare un'istanza di accesso civico che la P.A. ha l'obbligo di evadere. Non sussiste tale obbligo solo allorquando l'istanza sia stata espressamente titolata quale istanza di accesso documentale, allora in tal caso non potrà essere evasa dalla P.A. quale istanza di accesso civico. In mancanza di tale espressa menzione o riferimento esplicito da parte dell"istante all'istanza di accesso ex art. 22 della L. 241/90, l'Amministrazione ha sempre l'obbligo di provvedervi quale richiesta di accesso civico. Presentare un'istanza di accesso civico volta a conoscere gli atti esecutivi di una procedura di gara è pienamente legittimo anche solo al fine di poter concretamente valutare se una qualche azione sia realmente praticabile o anche meramente al fine di mettere un operatore economico nelle condizioni di poter conoscere l'impegno concretamente assunto dall'impresa aggiudicatrice di una precedente procedura ad evidenza pubblica e, quindi verificare se realmente lui medesimo è in grado di far fronte a tali obblighi contrattuali in una futura partecipazione ad una procedura concorsuale indetta dalla stessa Stazione Appaltante.

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