Pubblicazione legale:
Innumerevoli sono state le pronunce giudiziarie sul tema e da ultimo l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia datata 30 settembre 2020, secondo la quale la sussistenza di un’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione di uno dei contraenti causata da eventi eccezionali ed imprevedibili (quale l’epidemia pandemica) permette alla parte non inadempiente e che non abbia interesse alla risoluzione del contratto di ottenere la riduzione della propria prestazione, in ottemperanza al dovere di correttezza e solidarietà ex art. 2 Cost.
Fonte: Salvis Juribus - ISSN 2464-9775 - leggi l'articolo