Le spese straordinarie nel mantenimento dei figli: guida pratica tra giurisprudenza, normativa e linee guida forensi

Scritto da: Victor Raul Cajas Carbajal - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nel complesso panorama del diritto di famiglia italiano, la gestione delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli rappresenta spesso una fonte di problemi e disaccordo tra genitori non sposati, separati o divorziati. A differenza delle spese di mantenimento ordinario, destinato a coprire le esigenze quotidiane, le spese straordinarie sono invece imprevedibili, facoltative e di un importo rilevante, e richiedono una disciplina specifica.

La definizione di Spese Straordinarie: Criteri Distintivi

La normativa italiana non fornisce una definizione di spese straordinarie. È la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7169) a delineare i criteri identificativi. In generale, si considerano straordinarie le spese che:

  • non rientrano nell'ordinario tenore di vita del figlio, già coperto dall'assegno di mantenimento: vito, alloggio (compreso le utenze), abbigliamento, tasse scolastiche o universitarie, materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare, etc.;
  • sono imprevedibili, ad esempio: spese per interventi chirurgici indeperibili, spese per protessi ortopediche o dentarie, etc.;
  • sono di consistente entità economica, in ragione del redito di ciascun genitore;
  • riguardano esigenze occasionali o eccezionali del figlio;

La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è cruciale, poiché solo queste ultime sono soggette a una ripartizione specifica tra i genitori, solitamente in misura pari al 50% ciascuno, salvo diverse pattuizioni dei genitori o dai provvedimenti giudiziali, sulla base del reddito di ogni genitore.

La necessaria convenzione tra i genitori o l’autorizzazione giudiziale

La questione più dibattuta riguarda la necessità del consenso preventivo del genitore non collocatario per le spese straordinarie. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, per le spese straordinarie di maggiore rilevanza, è indispensabile il preventivo accordo tra i genitori o, in sua mancanza, l'autorizzazione del giudice.

A tal proposito, è fondamentale richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. I, 26 gennaio 2026, n. 1772) che ha chiarito come le spese straordinarie si suddividano in due categorie principali:

  1. Spese straordinarie c.d. "necessarie" o "obbligatorie": sono quelle spese che, pur non rientrando nell'ordinario, sono comunque funzionali all'educazione, istruzione, salute e cura del figlio. Per queste, il consenso preventivo del genitore non collocatario non è sempre richiesto, purché la spesa sia oggettivamente necessaria e documentata. Tuttavia, è sempre opportuno informare l'altro genitore tempestivamente in modo da evitare contestazioni o rifiuto al rimborso. Esempi:

a)       Salute:

-            Interventi chirurgici indifferibili: Un'operazione d'urgenza a seguito di un infortunio grave;

-            Protesi ortopediche o dentarie: Apparecchio ortodontico o plantari prescritti da uno specialista.

-            Terapie mediche specialistiche: Sedute di fisioterapia dopo un intervento, logopedia, psicoterapia prescritta da uno specialista.

-            Visite specialistiche non di routine: Visita oculistica con prescrizione di occhiali, visita dermatologica per un problema specifico.

-            Farmaci non da banco: Farmaci con ricetta medica per patologie croniche o acute.

b)       Istruzione:

-            Corsi di recupero scolastico: Se il figlio ha gravi difficoltà in una materia e un corso è essenziale per il suo percorso formativo.

-            Gite scolastiche obbligatorie: Se la partecipazione è un requisito del percorso didattico o fortemente incoraggiata dalla scuola per fini educativi specifici.

  1. Spese straordinarie c.d. "non necessarie" o "facoltative": rientrano in questa categoria quelle spese che, pur potendo essere utili o desiderabili per il figlio, non sono strettamente indispensabili (es. attività sportive costose, corsi di lingue all'estero, gite scolastiche). Per queste, la giurisprudenza è concorde nel richiedere il preventivo accordo di entrambi i genitori, in quanto si tratta di scelte che incidono significativamente sul bilancio familiare e richiedono una condivisione della responsabilità genitoriale. In mancanza di accordo tra i genitori, sarà il giudice a valutare la congruità e l'opportunità della spesa nell'interesse del minore. Esempi:

-            Attività sportive costose: Iscrizione a una squadra di equitazione, lezioni di sci, corsi di vela.

-            Corsi di lingue all'estero: Un soggiorno studio estivo per migliorare una lingua straniera.

-            Viaggi d'istruzione facoltativi: Gite scolastiche con finalità ricreative o culturali non strettamente legate al curriculum.

-            Attività artistiche/musicali: Lezioni private di strumento musicale, corsi di danza a livello avanzato, corsi di teatro.

-            Patente di guida: Spese per scuola guida e esami.

-            Retta di scuole private o università private: Se non è un percorso formativo obbligatorio o di base.

-            Corsi di specializzazione/master post-diploma/laurea: Se non direttamente propedeutici all'ingresso nel mondo del lavoro o non legati a percorsi universitari ordinari.

-            Acquisto di strumenti musicali o attrezzature sportive costose: Un violino di alta qualità, una bicicletta da corsa professionale.

La rilevanza dei protocolli d'intesa dei tribunali e delle linee guida forensi

Molti Tribunali italiani, come quello di Milano o di Genova, hanno elaborato dei "Protocolli d'Intesa" o "Linee Guida" sulle spese straordinarie. Pur non avendo valore normativo, questi protocolli sono strumenti interpretativi preziosi. Contengono elenchi esemplificativi di spese, distinguendo quelle che richiedono o meno il consenso preventivo, e mirano a ridurre la conflittualità e fornire certezza nella gestione delle spese.

Questi protocolli, spesso frutto di un lavoro congiunto tra giudici e avvocati, cercano di "tradurre" i principi giurisprudenziali in elenchi pratici, facilitando la vita dei genitori separati e dei professionisti del diritto. Essi tipicamente definiscono anche le modalità e i tempi per la richiesta di rimborso, stabilendo, ad esempio, che la richiesta debba essere presentata entro un certo numero di giorni dal sostenimento della spesa.

Ripartizione delle spese

La ripartizione delle spese straordinarie avviene solitamente al 50% tra i genitori, salvo diversi accordi tra di essi o specifiche disposizioni del giudice. Quest’ultimo, valutando il caso concreto, può stabilire una ripartizione differente per rispettare il principio di proporzionalità dei redditi e il contributo reale alla crescita dei figli, garantendo così il mantenimento del tenore di vita dei figli e l’adeguatezza rispetto alle risorse disponibili.

Onere della prova e procedura di rimborso

Ai fini del rimborso, è indispensabile che il genitore che ha anticipato l'esborso fornisca una documentazione idonea (fatture, scontrini o ricevute fiscali). L'onere della prova relativo alla natura, all'entità, all'effettivo sostenimento e alla necessità o urgenza della spesa ricade interamente sul genitore richiedente.

Secondo le linee guida di numerosi tribunali (come Milano, Genova e altri), il genitore che anticipa la spesa è tenuto a inviare la documentazione entro 30 giorni dal sostenimento della stessa. Il rimborso da parte dell'altro genitore deve poi avvenire entro i successivi 15 giorni.

In caso di disaccordo, ad esempio su una spesa non urgente, il genitore che ha effettuato il pagamento rischia di non ottenere il rimborso qualora il giudice valuti la spesa come non necessaria o incompatibile con il tenore di vita familiare.

Conclusioni

Se da un lato la giurisprudenza ha tentato di fornire criteri chiari per identificare le spese straordinarie e le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense hanno tentato di uniformare le prassi locali per favorire accordi solidi e durevoli nel tempo, tutto ciò non può prescindere da uno spirito collaborativo dei genitori. È essenziale, infatti, che questi agiscano in buona fede, anteponendo, sopra ogni cosa, il benessere dei propri figli. Per questo motivo, nei casi di disaccordo, consiglio vivamente di ricercare con spirito costruttivo un accordo consensuale che rifletta i reali bisogni della famiglia, evitando così un procedimento giudiziario il cui esito potrebbe non soddisfare appieno nessuna delle parti.

 



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Victor Raul Cajas Carbajal

Avvocato internazionalista esperto in diritto civile e di famiglia




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