Pubblicazione legale:
L’INFORTUNIO A CAUSA DI IMPRUDENZA DEL LAVORATORE
In caso di infortunio sul lavoro, secondo giurisprudenza consolidata in materia, il datore
di lavoro può ritenersi esente da ogni responsabilità, solo se, in ottemperanza all'obbligo
di tutela delle condizioni di lavoro ex art. 2087 c.c., ha adottato tutte le misure di
prevenzione idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti
da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.
Pertanto, non può ritenersi responsabile dell’infortunio non solo quando la causa
esclusiva dell’infortunio è riconducibile ad una condotta atipica ed eccezionale del
lavoratore, ma anche quando ha adottato tutte le misure protettive possibili (vigilando
sulla loro applicazione), comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla
condotta colposa del lavoratore.
Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono, infatti, tese ad impedire
l’insorgere di situazioni pericolose e tutelano il lavoratore anche dagli incidenti provocati
dalla sua imperizia, negligenza ed imprudenza.
La condotta negligente o imprudente del lavoratore, quindi, non è sufficiente, da sola, ad
escludere la responsabilità del datore di lavoro, né può determinare un concorso di colpa
da parte del lavoratore stesso, nel caso in cui vi sia un inadempimento del datore di
lavoro nell’adozione di tutte le cautele richieste e necessarie, tipiche ed atipiche.
In particolare, la giurisprudenza è concorde nel ritenere di dover escludere un concorso di
colpa della vittima, allorchè il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte
misure di sicurezza, oppure abbia impartito l'ordine da cui si è verificato l'infortunio,
oppure abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato un’adeguata formazione ed
informazione sui rischi lavorativi.
In tutti questi casi, l'eventuale condotta imprudente del lavoratore diviene una mera
occasione dell'infortunio e risulta giuridicamente irrilevante, salvo che non possa ritenersi
del tutto atipica ed eccezionale rispetto alla prestazione dovuta e alle direttive ricevute,
poichè, in tal caso, come abbiamo già detto, se fosse anche la causa esclusiva dell’evento
dannoso, sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro.
Precisiamo, tuttavia, che la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., ossia per
non aver adottato tutte le misure di prevenzione possibili ad eliminare anche i rischi alla
salute derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore, non è un’ipotesi di
responsabilità oggettiva, pertanto, richiede la prova, da parte del lavoratore, del fatto
costituente l’inadempimento, della sussistenza del danno e del nesso causale tra questi
due elementi. Non è necessaria, invece, la prova della colpa del datore di lavoro, essendo
presunta ex art. 1218 c.c..
In conclusione, l'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.) non è
adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura
massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del
lavoratore. Nella predisposizione delle necessarie misure di sicurezza, il datore di lavoro
deve tener conto anche delle condotte eventuali del lavoratore che, pur non essendo
abnormi rispetto all’attività lavorativa da svolgere, non sono del tutto conformi ad essa,
risultando imprudenti e rischiosi.
San Salvo, 26 marzo 2022.
Avv. Vincenzo de Crescenzo