Pubblicazione legale:
PASSAGGIO IN GIUDICATO
DELLA SENTENZA DI DIVORZIO
La sentenza di divorzio scioglie ogni vincolo matrimoniale tra le parti
ed ha efficacia, agli
effetti civili, solo dopo la sua trascrizione nei registri dello stato civile del Comune dove
i coniugi si sono sposati, che avviene
in seguito al suo passaggio in giudicato.
In genere, ogni sentenza passa in giudicato (cioè diventa definitiva)
quando non è più possibile impugnarla, o perché sono stati utilizzati tutti i
mezzi di impugnazione consentiti o perche sono trascorsi i termini utili per
proporre l’impugnazione (trenta o sessanta giorni dalla notifica della sentenza
o sei mesi dalla sua pubblicazione).
Detto ciò, precisiamo che l’impugnazione di una qualsiasi sentenza è
riservata alla parte soccombente (anche parzialmente soccombente), pertanto chi
ha vinto la causa, vedendosi accolte tutte le richieste avanzate, non ha alcun
interesse e diritto ad impugnare la sentenza.
In caso di divorzio giudiziale, dove le parti sono contrapposte e
formulano richieste diverse e contrastanti, essendo possibile, per la parte che
risulterà soccombente, impugnare la sentenza, questa potrà essere trascritta solo in seguito al suo
passaggio in giudicato.
Al contrario, in caso di divorzio su ricorso congiunto delle parti, che
non sono contrapposte ma concordano su ogni aspetto e condizione del divorzio,
secondo l’orientamento prevalente da alcuni anni, la sentenza di accoglimento
deve considerarsi già passata in giudicato subito dopo la sua pubblicazione
(cioè il deposito nella cancelleria del Tribunale), senza la necessaria
decorrenza dei termini, brevi o lunghi, per l’impugnazione, in quanto nessuna
delle due parti può avere interesse e diritto all’impugnazione di una sentenza
che ha soddisatto integralmente le richieste di entrambe.
Ai fini della trascrizione di una sentenza su ricorso congiunto di
divorzio dovrebbe, quindi, essere sufficiente la sua pubblicazione, senza dover
attendere che sia passata in giudicato, non essendo possibile impugnarla.
Per l’orientamento contrario, che ritiene il passaggio in giudicato della
sentenza di divorzio sempre necessario prima della sua trascrizione nei registri dello stato
civile, nelle more, la sopravvenuta
morte del coniuge, in ogni caso, determina la cessazione della materia del
contendere, con riferimento al rapporto di coniugio e a tutti i profili
economici connessi, onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere
ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass.azione Civile, Ordinanza n. 31358/2019)
Il divorzio sarebbe, quindi, inefficace
ed il coniuge superstite risulterebbe ancora separato coservando, così, i
diritti successori sul patrimonio dell’altro coniuge scomparso, quale erede
legittimario.
San
Salvo, 01/07/2021.
Avv.Vincenzo
de Crescenzo