Pubblicazione legale:
PUÒ ESSERE LICENZIATO CHI RIFIUTA
IL VACCINO ANTI COVID-19?
Considerata l’ormai imminente vaccinazione di massa, già in atto nei casi più rischiosi, ed i comprensibili timori verso vaccini preparati in tempi record, si impone un’attenta riflessione sulla possibilità che il vaccino anti Covid-19 possa essere obbligatorio, in particolare, per i lavoratori.
Premesso che, ad oggi, la vaccinazione anti Covid-19 non è obbligatoria ed è gratuita, è necessario, tuttavia, fare alcune precisazioni.
Nella nostra Costituzione è previsto il principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Corte Costituzionale, inoltre, ha più volte sancito che “la tutela della salute è un diritto dell’individuo e un interesse della collettività”, stabilendo, in particolare, con la sentenza n. 258/1994, che un provvedimento normativo può imporre uno specifico trattamento sanitario solo se diretto a migliorare e preservare lo stato di salute, non solo di chi vi è assoggettato, ma anche degli altri.
Quindi, secondo la corrente di pensiero più tradizionale, la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la vaccinazione anti Covid-19, è prevista dalla Costituzione, ma richiede una legge specifica. Per adesso, un licenziamento per giusta causa del dipendente che rifiuta il vaccino, in mancanza di una legge che lo renda obbligatorio, potrebbe ritenersi illegittimo.
Una diversa corrente ritiene, invece, che il rifiuto di vaccinarsi potrebbe, già da oggi, giustificare il licenziamento del lavoratore.
In tal senso, si consideri, in primo luogo, l’art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di porre in essere tutte le misure necessarie ai fini della salvaguardia di un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Tra queste misure, senza dubbio, oggi, rientra anche il vaccino anti Covid-19 e chi rifiuta di vaccinarsi mette a rischio la salute di altre persone e, di conseguenza, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, se è vero che l’articolo 32 della Costituzione dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, è altrettanto vero che questa legge esiste già. L’art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, infatti, impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente.
La stessa norma, impone, altresì, l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42, per cui il datore di lavoro deve attuare le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Ma, ove ciò non fosse possibile, l’obbligo cadrebbe ed il licenziamento potrebbe risultare motivato. Per la Cassazione, infatti, tale obbligo di ripescaggio non può ritenersi violato quando la ricollocazione del lavoratore in azienda con altre mansioni non è compatibile con l'assetto organizzativo stabilito dall'azienda stessa.
Pertanto, attualmente, il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi, non può essere obbligato a farlo, ma può essere destinato ad altra mansione e, se ciò non fosse possibile, perché incompatibile con l'assetto organizzativo dell'azienda, potrebbe anche essere licenziato. La normativa è chiara nel prevedere la messa a disposizione del vaccino, l’allontanamento e la destinazione ad altra mansione, solo se possibile, del lavoratore inidoneo che rifiuti di vaccinarsi.
Infine, occorre anche dire che, in ogni caso, la possibilità di licenziare il dipendente che rifiuta il vaccino dipende anche alle condizioni di lavoro. Se in certi ambienti, dove il rischio di contagio è più elevato, potrebbe rivelarsi necessaria la vaccinazione, in altri, dove il pericolo è inferiore, può essere sufficiente l’utilizzo dei tradizionali Dpi.
San Salvo, 15 febbraio 2021
Avv.Vincenzo de Crescenzo
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