Pubblicazione legale:
RETRIBUZIONE
DEL TURNO FESTIVO INFRASETTIMANALE DELL’INFERMIERE OSPEDALIERO
Riconosciuto al personale
turnista del Servizio Sanitario Nazionale il compenso per lavoro straordinario
dell’attività resa nei giorni festivi infrasettimanali.
Con una recentissima pronuncia del del 25 gennaio 2021 (ordinanza n. 1505/2021), la
Corte di Cassazione, riformando la sentenza di secondo grado, ha riconosciuto
il diritto del personale turnista del Servizio Sanitario Nazionale, al compenso
per lavoro straordinario, in alternativa al riposo compensativo, dell’attività
resa nei giorni festivi infrasettimanali.
La Corte d’Appello di Napoli, infatti, uniformandosi
all’indirizzo finora più diffuso tra le varie Asl, sostenute dal parere
dell’ARAN, con la sentenza poi riformata in Cassazione, affermava che il
pagamento della maggiorazione, prevista dall’art
9 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999, in
favore del personale del comparto sanità, chiamato a rendere la prestazione
lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, non riguardasse anche il
personale turnista, per il quale era già previsto, specificamente, all’articolo 44 del CCNL 1.9.1995, comma 12, una indennità per il servizio di turno prestato
per il giorno festivo.
Detto ciò, precisiamo di seguito quanto previsto dai due articoli in
oggetto.
L’art 9 del CCNL 20.09.2001, comma 1, dispone che: “Ad
integrazione di quanto previsto dall’ art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34
del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale
dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L’art. 44 del CCNL 1.9.1995, comma 12, dispone che: “Per
il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà
dell’orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di
durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2
ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a
ciascun dipendente più di un’indennità festiva”.
La Corte territoriale sosteneva, quindi, che
l’indennità riconosciuta in favore del personale turnita all’articolo 44 del
CCNL 1.9.1995 al comma 12, fosse onnicomprensiva ed impedisse, pertanto, il
riconoscimento ulteriore della maggiorazione retributiva prevista all’art 9 del CCNL 20.09.2001,
comma 1, da applicarsi, invece, solo ed esclusivamente al personale
diurnista.
La Suprema Corte, al contrario, con la pronuncia in
oggetto, come detto, riformando, in favore dei sanitari parte in causa, la
sentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha dichiarato che le previsioni dei suddetti articoli del CCNL di categoria
non possono ritenersi in contrapposizione tra di loro, ma sono perfettamente
compatibili.
Per la Cassazione, infatti, la maggiorazione
riconosciuta dall’articolo 44 è data dalla maggiore
gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si
accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno
festivo. Al contrario l’articolo 9, riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nei giorni
festivi infrasettimanali, e solo in alternativa il trattamento economico per
lavoro straordinario.
Entrambi i
benefici sono, quindi, cumulabili ed il personale turnista può, così, usufruire
di entrambe le indennità, in caso di lavoro nei giorni frstivi infrasettimanali:
“l’indennità prevista dall’articolo 44 commi 3 e 12 del CCNL 1.9.1995
per il personale del comparto sanità, è cumulabile con il diritto riconosciuto
al lavoratore dell’articolo 9 del CCNL 20.09.2001, di godere di riposo
compensativo per il lavoro straordinario e di avere in alternativa riconosciuto
alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario”.
Questo nuovo indirizzo creerà, crtamente, qualche
difficoltà nelle varie Asl che, difficilmente, provvederanno al pagamento
spontaneo delle dovute differenze retributive maturate dal personale in virtù
della disciplina del servizio festivo infrasettimanale, (oggi riportata, fedelmente,
all’articolo 29 del CCNL 2016/2018, comma 6). In molti casi, quindi, per
ottenere quanto dovuto, potrebbe risultare inevitabile la presentazione di un
ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro (anche mediante la procedura più snella
e veloce del ricorso per decreto ingiuntivo), per il quale occorre, semplicemente,
provare (mediante le schede presenza) di aver lavorato nei giorni festivi infrasettimanali,
senza aver percepito la dovuta indennità, ottenendo, così, il pagamento, a
titolo di straordinario, degli arretrati maturati negli ultimi cinque anni,
termine di prescrizione previsto per i crediti retributivi.
San Salvo, 3 febbraio
2021
Avv.Vincenzo
de Crescenzo