Si puÒ chiedere l’aspettativa sul lavoro eo conservare la partita iva per accettare una supplenza

Scritto da: Vincenzo De Crescenzo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

SI PUÒ CHIEDERE L’ASPETTATIVA SUL LAVORO E/O CONSERVARE LA PARTITA IVA PER ACCETTARE UNA SUPPLENZA?

Occorre, innanzitutto precisare che il diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, durante il quale, nonostante l’assenza, il dipendente conserva comunque il proprio posto di lavoro, è disciplinato  dalla legge e dai singoli contratti collettivi (CCNL) dei vari settori ma, in ogni caso, viene riconosciuta al lavoratore solo in casi specifici.

In particolare, la legge (L. 53/2000 e D.M. n. 278/2000) riconosce ai dipendenti, pubblici e privati, la possibilità di richiedere periodi di aspettativa dal lavoro non retribuita per gravi motivi familiari, nel limite di 2 anni (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa; oppure per la formazione (scolastica o professionale), per un periodo non superiore ad undici mesi o per ricoprire cariche pubbliche e sindacali (Dlgs. n. 267/2000).

Nel contratto del settore commercio è prevista la possibilità per i lavoratori di richiedere l’aspettativa non retribuita solo per gravi motivi familiari, con diritto alla conservazione del posto fino a due anni. Non è possibile, quindi, ottenere l’aspettativa per stipulare un altro contratto di lavoro (anche se a tempo determinato), non essendo tra le motivazioni per cui potrebbe essere concessa. Tale facoltà è, infatti, prevista solo per dipendenti pubblici che intendono avviare un’attività autonoma.

Tuttavia, per il lavoratore assunto con contratto part-time, pur non essendo possibile richiedere l’aspettativa per altro lavoro, la legge non vieta la possibilità di stipulare un secondo contratto anch’esso part-time (che sia compatibile con il primo, soprattutto per gli orari di lavoro), consentendo lo svolgimento di un secondo lavoro, purché l’orario di lavoro complessivo non superi le 48 ore settimanali e sia rispettato almeno un giorno di riposo durante la settimana.

Il limite massimo di 48 ore settimanali, tuttavia, deve essere calcolato come media in un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi (che può essere elevato a 6 mesi dalla contrattazione collettiva), pertanto è possibile lavorare per più di 48 ore in una settimana, purché vi siano settimane con meno di 48 ore lavorative. Così come il riposo settimanale di 24 ore e quello giornaliero di 11 ore (per un totale di 35 ore) rappresentano una media su 14 giorni.

Pertanto, non è possibile, in ogni caso (salvo per i dipendenti pubblici), chiedere l’aspettativa per altro lavoro, ma chi ha un contratto di lavoro part time, a differenza di quelli che lo hanno full time, può svolgere anche un secondo lavoro, alle condizioni su indicate.

Detto ciò, nello specifico, riguardo le supplenze, occorre precisare che anche i supplenti possono svolgere un secondo lavoro se, però, l'incarico scolastico non è superiore al 50% del monte ore complessivo. In caso contrario, è necessario (per univoca giurisprudenza) chiedere l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Naturalmente, il secondo lavoro deve essere, in ogni caso, part time e di natura privata, data l'incompatibilità fra due lavori nel comparto pubblico.

Riassumendo: un dipendente privato non può chiedere l’aspettativa per altro lavoro, ma può accettare una supplenza, se ha già un contratto di lavoro part time, a condizione che gli orari di lavoro siano tra loro compatibili, non superino il limite delle 48 ore settimanali complessive e sia rispettato il giorno di riposo settimanale, purché l'incarico scolastico non sia superiore al 50% del monte ore complessivo (salvo chiedere, in tal caso, l'autorizzazione del Dirigente Scolastico).

Riguardo, invece, la Partita Iva, ai sensi dell’art. 508 del Testo Unico sulla scuola (DL n. 297/1994) “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l‘esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.“

Pertanto, si può continuare a svolgere la libera professione, che non sia, comunque, in conflitto con l’attività di insegnamento (a tempo determinato o indeterminato), chiedendo, anche in questo caso, l’autorizzazione del dirigente scolastico, laddove l'incarico scolastico superi il 50% del monte ore complessivo.

San Salvo, 25 ottobre 2023

Avv.Vincenzo de Crescenzo



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Vincenzo De Crescenzo

Avvocato civilista