Pubblicazione legale:
Come è noto, il D.L. n°18/2020 (c.d. Decreto cura Italia) è stato convertito con modificazioni nella Legge n°27 del 24/04/2020.
Le modifiche hanno interessato anche la sorte dei pacchetti vacanze e dei voli annullati, rispettivamente dai dagli organizzatori di viaggio e dai vettori aerei, o che sono stati oggetto di rinuncia da parte dei viaggiatori a causa dell’attuale emergenza sanitaria, che trova disciplina all’art. 88-bis della medesima legge.
Nell’ambito di tale norma, la novità più rilevante è rappresentata dall’inserimento del comma 12, il quale recita: “L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
Con l’aggiunzione di tale comma, quindi, il legislatore nazionale pare chiarire che deve essere il tour operator / compagnia aerea / struttura ricettiva a scegliere il metodo di rimborso (restituzione prezzo o voucher) a seguito di cancellazione o rinuncia al viaggio.
Tuttavia, il Governo nazionale sembra aver ignorato che la materia dei rimborsi in caso di pacchetto turistico o volo cancellati è già disciplinata, oltre che da apposite leggi speciali, da norme di diritto europeo che prevalgono su qualsiasi legge ordinaria statale. In particolare, ci si riferisce all’art. 12 della Dir. Ue 2015/2302 e all’art. 5, comma 1, lett. a) del Reg. Ue 261/2004.
Fonte: Pagina Facebook: Avv. Vincenzo Lo Gerfo - leggi l'articolo