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Vincenzo Zecchino

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Accertamento fiscale dopo chiusura società: se la società risulta estinta, i soci sono responsabili pro futuro?

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Capita frequentemente che un ex socio di una persona giuridica, riceva un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura della società.

Tale questione è stata più volte affrontata dai Giudici sia di legittimità che di merito.

Tuttavia, per dare riposta a tale quesito occorre, in via preliminare, comprendere cosa succede in ipotesi di cancellazione di una società dal registro delle imprese.

 

La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società ma non comporta la scomparsa dei debiti che quest’ultima aveva nei confronti dei terzi.

 

Di tali passività, nelle società di persone (dove la responsabilità dei soci è illimitata), ne rispondono i soci per l’intero debito.

Invece, nelle società di capitali (dove la responsabilità dei soci è limitata), entro massimo quanto riscosso con l’ultimo bilancio di liquidazione. 

 

In riferimento alla società di capitali, a norma dell’articolo 2495 cod. civ., i creditori possono agire nei confronti dei soci dell’estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, così come nei riguardi del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

 

Accertamento fiscale nei confronti della società estinta 

La regola appena enunciata vale anche nei confronti del fisco: l’estinzione della società non fa venir meno la responsabilità dei soci, sia di quelli delle società di persone (illimitatamente), sia di quelli delle società di capitali (nei limiti di quanto riscosso con il bilancio di liquidazione). 

 

La Suprema Corte, con sentenza n. 31904/2021 ha chiarito che, con riferimento alle società di capitali, il fisco può sia notificare atti impositivi, sia procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci “pro quota”, in relazione alle relative quote di partecipazione.

Può anche azionare il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento.

Ne discende che gli accertamenti nei confronti di società estinte sono da considerarsi validi se notificati semplicemente ai soci.

A norma dell’articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 175/14, per l’amministrazione finanziaria è prevista la reviviscenza delle società per cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Detta normativa dispone che “ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.”

L’unico modo per i soci di una società di capitali per difendersi da un accertamento notificato loro dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese è dimostrare l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.

Avviso di accertamento dopo il fallimento della società

Secondo la Cassazione è legittima la notifica dell’avviso di accertamento al socio in caso di sopravvenuto fallimento della società estinta ma solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. “Il sopravvenuto fallimento della società estinta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese non comporta il venire meno della soggettività passiva del socio di detta società e, quindi, della sua legittimazione processuale. È pertanto legittimo l’avviso di accertamento notificato ai soci, ancorché siano congiuntamente occorse l’estinzione della società e la dichiarazione di fallimento entro il termine dell’anno decorrente dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.”


Avv. Vincenzo Zecchino - Avvocato amministrativista e tributarista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avv. Vincenzo Zecchino fornisce assistenza e consulenza legale nell'ambito del diritto amministrativo, civile e tributario. Ha svolto la propria attività legale presso primari studi legali italiani e, dal 2022, svolge la propria attività presso il suo studio ACT Law Firm. L'Avv. Zecchino, laureato presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha conseguito un master in "Giurista di Impresa" presso Business School Meliusform e, nel 2022, ha conseguito l'abilitazione come mediatore presso l'istituto certificato Concilium A.D.R.. Dal 2023 svolge anche l'attività di DPO.




Vincenzo Zecchino

Esperienza


Contratti

Master in diritto societario con focus sulla disciplina dei contratti e, nello specifico, sulla: Disciplina dei Patti Parasociali; Intellectual Property; Relazioni industriali; Normativa Antiriciclaggio; GDPR Privacy e Protezione dati personali; Safety Sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81 del 2008; Risoluzione delle Controversie Contrattuali (Contenzioso e Arbitrato).


Diritto amministrativo

Precedenti esperienze presso primari studi italiani nell'ambito del diritto amministrativo mi hanno consentito di acquisire una solida preparazione ed una comprovata esperienza nell'ambito delle seguenti materie: Pubblico impiego; Appalti e contratti pubblici; Diritto di cittadinanza; silenzio della P.A. e procedure ex art. 117 cpa; accesso ex art. 22 e ss. l. 241/90 e accessi civici; concessioni demaniali


Ricorso al TAR

Esperienza pluriennale dinanzi alle giurisdizioni amministrative. L'Avv. Zecchino, prima di fondare il proprio studio ACT Law Firm con sede in Roma, ha collaborato con primari studi legali che si occupavano principalmente di diritto amministrativo. Inoltre, ha trattato in via esclusiva numerosi contenziosi aventi ad oggetto la contestazione di procedure amministrative e l'impugnazione di provvedimenti emanati dalla P.A. fornendo la propria assistenza a privati ed aziende. Da ultimo, ha assistito una nota azienda di produzione energetica da fonte rinnovabili con richiesta al TAR Milano di rimessione alla Corte Costituzionale.


Altre categorie:

Appalti pubblici, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Diritto tributario, Immigrazione e cittadinanza, Edilizia ed urbanistica, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Ottemperanza per sentenza di accoglimento di merito del TAR del Lazio

Sentenza n. 6753 del 26/07/2023 - TAR del Lazio sede di Roma

Provvedimento di accoglimento in ottemperanza ex art. 117 c.p.a. a seguito di sentenza di accoglimento di merito emessa dal TAR del Lazio relativamente ad istanza presentata nei confronti del Ministero dell'Istruzione a cui non ha seguito riscontro obbligatorio da parte dell'Amministrazione resistente.

Sentenza giudiziaria

Annullata cartella esattoriale

Sentenza n. 6589/2023 del 15 maggio 2023 - Giudice di Pace di Roma

Sentenza di accoglimento avverso cartella di pagamento e conseguente annullamento della stessa per aver l'Amministrazione notificato l'atto prodromico indicato nella cartella ad indirizzo errato da quello di residenza del ricorrente. Pertanto, ne consegue l'accoglimento del ricorso e condanna alle spese di giudizio a carico dell'Amministrazione resistente.

Sentenza giudiziaria

Ammissione alla Borsa di Studio LazioDisco

Ordinanza Tar Lazio n. 2487/2022

La studentessa veniva ammessa all’erogazione della borsa di studio per l’a.a. 2019/2020 senza alcun tipo di eccezione. Sulla scorta dell’esperienza dell’anno precedente, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, parte ricorrente decideva di partecipare al nuovo “Bando Diritto allo Studio per l’anno accademico 2020/2021” per cui erano previsti i termini di scadenza per la trasmissione della documentazione utile al 26.02.2021. Tuttavia, pur essendo contenutisticamente identica a quella dell’anno precedente, la domanda di partecipazione per l’a.a. 2020/2021 veniva rigettata dalla LazioDisco con contestuale esclusione della ricorrente all’ottenimento del relativo beneficio integrativo. L’Amministrazione resistente, in data 11.03.2021, in via informale, comunicava a parte ricorrente che “nella comunicazione pervenuta manca legalizzazione e apostilla. A seguito del ricorso proposto il TAR del Lazio ha ammesso la ricorrente al beneficio in quanto l'Amministrazione ha violato, in via principale, il principio del legittimo affidamento ingenerato nei confronti della ricorrente.

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