Avvocato Vincenzo Zecchino a Roma

Vincenzo Zecchino

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Accertamento fiscale dopo chiusura società: se la società risulta estinta, i soci sono responsabili pro futuro?

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Capita frequentemente che un ex socio di una persona giuridica, riceva un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura della società.

Tale questione è stata più volte affrontata dai Giudici sia di legittimità che di merito.

Tuttavia, per dare riposta a tale quesito occorre, in via preliminare, comprendere cosa succede in ipotesi di cancellazione di una società dal registro delle imprese.

 

La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società ma non comporta la scomparsa dei debiti che quest’ultima aveva nei confronti dei terzi.

 

Di tali passività, nelle società di persone (dove la responsabilità dei soci è illimitata), ne rispondono i soci per l’intero debito.

Invece, nelle società di capitali (dove la responsabilità dei soci è limitata), entro massimo quanto riscosso con l’ultimo bilancio di liquidazione. 

 

In riferimento alla società di capitali, a norma dell’articolo 2495 cod. civ., i creditori possono agire nei confronti dei soci dell’estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, così come nei riguardi del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

 

Accertamento fiscale nei confronti della società estinta 

La regola appena enunciata vale anche nei confronti del fisco: l’estinzione della società non fa venir meno la responsabilità dei soci, sia di quelli delle società di persone (illimitatamente), sia di quelli delle società di capitali (nei limiti di quanto riscosso con il bilancio di liquidazione). 

 

La Suprema Corte, con sentenza n. 31904/2021 ha chiarito che, con riferimento alle società di capitali, il fisco può sia notificare atti impositivi, sia procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci “pro quota”, in relazione alle relative quote di partecipazione.

Può anche azionare il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento.

Ne discende che gli accertamenti nei confronti di società estinte sono da considerarsi validi se notificati semplicemente ai soci.

A norma dell’articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 175/14, per l’amministrazione finanziaria è prevista la reviviscenza delle società per cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Detta normativa dispone che “ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.”

L’unico modo per i soci di una società di capitali per difendersi da un accertamento notificato loro dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese è dimostrare l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.

Avviso di accertamento dopo il fallimento della società

Secondo la Cassazione è legittima la notifica dell’avviso di accertamento al socio in caso di sopravvenuto fallimento della società estinta ma solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. “Il sopravvenuto fallimento della società estinta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese non comporta il venire meno della soggettività passiva del socio di detta società e, quindi, della sua legittimazione processuale. È pertanto legittimo l’avviso di accertamento notificato ai soci, ancorché siano congiuntamente occorse l’estinzione della società e la dichiarazione di fallimento entro il termine dell’anno decorrente dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.”


Avv. Vincenzo Zecchino - Avvocato amministrativista e tributarista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avv. Vincenzo Zecchino fornisce assistenza e consulenza legale nell'ambito del diritto amministrativo, civile e tributario. Ha svolto la propria attività legale presso primari studi legali italiani e, dal 2022, svolge la propria attività presso il suo studio ACT Law Firm. L'Avv. Zecchino, laureato presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha conseguito un master in "Giurista di Impresa" presso Business School Meliusform e, nel 2022, ha conseguito l'abilitazione come mediatore presso l'istituto certificato Concilium A.D.R.. Dal 2023 svolge anche l'attività di DPO.




Vincenzo Zecchino

Esperienza


Diritto tributario

Assisto con continuità aziende e privati in ambito tributario e, in particolare, fornisco assistenza nelle fasi di controllo e accertamento da parte dell’Amministrazione; impugnazione di avvisi impositivi e cartelle di pagamento e atti di ingiunzione; propongo e gestisco accordi e transazioni con il Fisco.


Diritto amministrativo

Precedenti esperienze presso primari studi italiani nell'ambito del diritto amministrativo mi hanno consentito di acquisire una solida preparazione ed una comprovata esperienza nell'ambito delle seguenti materie: Pubblico impiego; Appalti e contratti pubblici; Diritto di cittadinanza; silenzio della P.A. e procedure ex art. 117 cpa; accesso ex art. 22 e ss. l. 241/90 e accessi civici; concessioni demaniali


Ricorso al TAR

Esperienza pluriennale dinanzi alle giurisdizioni amministrative. L'Avv. Zecchino, prima di fondare il proprio studio ACT Law Firm con sede in Roma, ha collaborato con primari studi legali che si occupavano principalmente di diritto amministrativo. Inoltre, ha trattato in via esclusiva numerosi contenziosi aventi ad oggetto la contestazione di procedure amministrative e l'impugnazione di provvedimenti emanati dalla P.A. fornendo la propria assistenza a privati ed aziende. Da ultimo, ha assistito una nota azienda di produzione energetica da fonte rinnovabili con richiesta al TAR Milano di rimessione alla Corte Costituzionale.


Altre categorie:

Appalti pubblici, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Contratti, Immigrazione e cittadinanza, Edilizia ed urbanistica, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Annullata cartella esattoriale

Sentenza n. 6589/2023 del 15 maggio 2023 - Giudice di Pace di Roma

Sentenza di accoglimento avverso cartella di pagamento e conseguente annullamento della stessa per aver l'Amministrazione notificato l'atto prodromico indicato nella cartella ad indirizzo errato da quello di residenza del ricorrente. Pertanto, ne consegue l'accoglimento del ricorso e condanna alle spese di giudizio a carico dell'Amministrazione resistente.

Sentenza giudiziaria

Annullamento richiesta di pagamento TARI

Sentenza del 11.08.2023 n. 10543/2023 - Corte di giustizia tributaria di Roma

Annullamento di provvedimento di richiesta TARI da parte del Comune di Roma avanzata nei confronti di un imprenditore conduttore della struttura in riferimento ad un periodo precedente a quello del contratto di locazione. Il nostro assistito, tramite lo scrivente Avvocato, ha ottenuto l'annullamento della richiesta e l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Pubblicazione legale

Prescrizione delle Cartelle esattoriali. Come si calcola la prescrizione dei debiti inseriti nella cartella di pagamento?

Pubblicato su IUSTLAB

Capita molte volte che le cartelle esattoriali arrivino per debiti vecchi. Questo avviene in quanto l’iter seguito dalla P.A. non è sempre efficiente e questo, nel caso in esame, può giovare a vantaggio del contribuente in quanto, durante questo tempo, i termini di prescrizione continuano a decorrere. In primis, occorre sapere quali sono i termini di prescrizione dei crediti richiesti in cartella, ovvero dal tipo di debito: la tassa automobilistica si prescrive in soli 3 anni ; le sanzioni tributarie, penali ed amministrative, comprese le multe per violazioni del Codice della strada, si prescrivono in 5 anni ; i tributi locali (come l’ Imu e la Tari ) si prescrivono in 5 anni ; contributi previdenziali Inps e Inail anche essi in 5 anni ; · i tributi erariali (Irpef, Iva, Ires, Irap, imposta di registro, di bollo, sulle successioni e donazioni, ipotecaria, catastale, ecc.) si prescrivono in 10 anni ; il canone Rai , il ticket sanitario e i diritti alla Camera di Commercio si prescrivono in 10 anni ; Tuttavia, come noto a molti, i termini di prescrizione, possono essere interrotti da un qualsiasi ulteriore atto validamente notificato dall’Agente di riscossione, o dall’Ente creditore, al contribuente: un’intimazione di pagamento, un fermo sui veicoli, un preavviso di iscrizione ipotecaria, un pignoramento di beni mobili e immobili o di conti correnti, stipendi e pensioni. Anche l’istanza di rateizzazione, presentata dal debitore stesso, interrompe la prescrizione, perché, secondo un orientamento della Cassazione (ord. n. 19401 del 16.06.2022), costituisce una ammissione del debito. Questi atti interruttivi della prescrizione hanno l’effetto di far ricominciare da capo il conteggio dei termini: ad esempio: - una tassa automobilistica del 2020 sarebbe prescritta a dicembre 2023. Tuttavia, se arriva una intimazione di pagamento nel 2022, fa ripartire i tre anni per la prescrizione dal momento in cui si riceve tale atto. Tali atti però sono efficaci soltanto se notificati prima del decorso del termine di prescrizione. Tornando al nostro esempio, una intimazione notificata a gennaio 2024 non salverebbe il termine di prescrizione che oramai è decorso e, pertanto, ogni successiva richiesta di pagamento sarebbe illegittima. Come capire se la cartella è prescritta? In via preliminare bisogna controllare bene tutte le notifiche ricevute (in particolare quelle degli atti sottesi alla cartella), e verificare le date con i termini richiamati in precedenza. Tali informazioni vengono inserite dall’agente riscossore nel prospetto di dettaglio contenuto nella cartella stessa. Da questa verifica analitica potrebbe emergere che la cartella è prescritta anche solo in parte , cioè per alcuni debiti ma non per altri. Cosa faccio quando la cartella è prescritta? Nel caso in cui il credito richiesto risulti prescritto occorre rivolgersi al Giudice per farne dichiarare la prescrizione e quindi la nullità della pretesa di pagamento. E’ importante agire in tal senso in quanto, in mancanza, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque continuare a pretendere i pagamento e, soprattutto, potrà intraprendere azioni esecutive a danno del contribuente (pignoramento di auto, conto corrente, casa, ecc.). Se si tratta di multe o altre sanzioni amministrative è competente il Giudice di Pace e l’impugnazione va proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella Per i contributi Inps o Inail è competente il Tribunale , in funzione di giudice del lavoro, al quale devi presentare ricorso entro 40 giorni. Per tutte le imposte e tasse è invece competente la Corte di Giustizia Tributaria e il ricorso va proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre opposizione decorrono dalla data di notifica della cartella anche quando avviene per compiuta giacenza della raccomandata. Alternativamente o congiuntamente al ricorso è spesso consigliato trasmettere anche una istanza in via di autotutela all’Agente impositore con cui chiedere l’annullamento della pretesa di pagamento o di parte di essa. L’eventuale proposizione di istanza di autotutela non sospende i termini perentori per la proposizione del ricorso giudiziale. Avv. Vincenzo Zecchino

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