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Accertamento fiscale dopo chiusura società: se la società risulta estinta, i soci sono responsabili pro futuro?

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Capita frequentemente che un ex socio di una persona giuridica, riceva un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura della società.

Tale questione è stata più volte affrontata dai Giudici sia di legittimità che di merito.

Tuttavia, per dare riposta a tale quesito occorre, in via preliminare, comprendere cosa succede in ipotesi di cancellazione di una società dal registro delle imprese.

 

La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società ma non comporta la scomparsa dei debiti che quest’ultima aveva nei confronti dei terzi.

 

Di tali passività, nelle società di persone (dove la responsabilità dei soci è illimitata), ne rispondono i soci per l’intero debito.

Invece, nelle società di capitali (dove la responsabilità dei soci è limitata), entro massimo quanto riscosso con l’ultimo bilancio di liquidazione. 

 

In riferimento alla società di capitali, a norma dell’articolo 2495 cod. civ., i creditori possono agire nei confronti dei soci dell’estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, così come nei riguardi del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.

La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

 

Accertamento fiscale nei confronti della società estinta 

La regola appena enunciata vale anche nei confronti del fisco: l’estinzione della società non fa venir meno la responsabilità dei soci, sia di quelli delle società di persone (illimitatamente), sia di quelli delle società di capitali (nei limiti di quanto riscosso con il bilancio di liquidazione). 

 

La Suprema Corte, con sentenza n. 31904/2021 ha chiarito che, con riferimento alle società di capitali, il fisco può sia notificare atti impositivi, sia procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci “pro quota”, in relazione alle relative quote di partecipazione.

Può anche azionare il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento.

Ne discende che gli accertamenti nei confronti di società estinte sono da considerarsi validi se notificati semplicemente ai soci.

A norma dell’articolo 28, comma 4 del decreto legislativo 175/14, per l’amministrazione finanziaria è prevista la reviviscenza delle società per cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Detta normativa dispone che “ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.”

L’unico modo per i soci di una società di capitali per difendersi da un accertamento notificato loro dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese è dimostrare l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione.

Avviso di accertamento dopo il fallimento della società

Secondo la Cassazione è legittima la notifica dell’avviso di accertamento al socio in caso di sopravvenuto fallimento della società estinta ma solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. “Il sopravvenuto fallimento della società estinta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese non comporta il venire meno della soggettività passiva del socio di detta società e, quindi, della sua legittimazione processuale. È pertanto legittimo l’avviso di accertamento notificato ai soci, ancorché siano congiuntamente occorse l’estinzione della società e la dichiarazione di fallimento entro il termine dell’anno decorrente dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.”



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Vincenzo Zecchino

Avvocato amministrativista e tributarista