Sentenza giudiziaria:
La studentessa veniva ammessa all’erogazione della borsa di studio per l’a.a. 2019/2020 senza alcun tipo di eccezione.
Sulla scorta dell’esperienza dell’anno precedente, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, parte ricorrente decideva di partecipare al nuovo “Bando Diritto allo Studio per l’anno accademico 2020/2021” per cui erano previsti i termini di scadenza per la trasmissione della documentazione utile al 26.02.2021.
Tuttavia, pur essendo contenutisticamente identica a quella dell’anno precedente, la domanda di partecipazione per l’a.a. 2020/2021 veniva rigettata dalla LazioDisco con contestuale esclusione della ricorrente all’ottenimento del relativo beneficio integrativo.
L’Amministrazione resistente, in data 11.03.2021, in via informale, comunicava a parte ricorrente che “nella comunicazione pervenuta manca legalizzazione e apostilla.
A seguito del ricorso proposto il TAR del Lazio ha ammesso la ricorrente al beneficio in quanto l'Amministrazione ha violato, in via principale, il principio del legittimo affidamento ingenerato nei confronti della ricorrente.