Pubblicazione legale:
Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3294 emessa in
data 30 marzo 2023 ha disposto, in tema di autorizzazioni relative ad impianti
di produzione di energie rinnovabili, che la disciplina è contenuta nell’art.
12 del D.Lgs n. 387 del 2003 e che tale disciplina risulta volta a garantire
l’uniformità di trattamento delle varie fattispecie.
In linea generale, L’Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate
dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal ministero dello sviluppo economico.
Nello specifico, L’installazione degli impianti fotovoltaici
necessita dei seguenti titoli abilitativi:
·
l’autorizzazione regionale di
cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003;
·
la p.a.s. (procedura
abilitativa speciale) di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 28/2011;
·
la comunicazione di edilizia libera
di cui all’art. 6, comma 11, del d. lgs. 28/2011.
Costituiscono attività ad edilizia libera (mediante comunicazione
al comune) le seguenti categorie di impianti fotovoltaici:
a) gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici
esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i
cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che abbiano
superficie non superiore a quella del tetto sui quali vengono realizzati e non
ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
b) gli impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro
pertinenze, con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto.
Nel caso
sottoposto ai Giudici di Palazzo Spada, inerente la realizzazione di
un intervento integrato, consistente in quattro serre con impianto
fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, la sezione ha concluso
nel senso dell’ineludibilità dell’autorizzazione unica regionale, atteso che
le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non
sono edifici in senso normativo.
Avv. Vincenzo Zecchino