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Interpretazione della lex specialis e delle procedure di gara. Interpretazione letterale. TAR Campania Napoli, Sez. III, 30.09.2022, n. 6022

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Proprio di recente il giudice amministrativo ha ricordato che l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall’ art. 1362 c.c. e seguenti per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo.

In ogni caso il Giudice deve ricostruire l’intento dell’Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell’atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative. 

Quel che non prescrive la lex specialis, non possono imporre le FAQ ovvero i chiarimenti resi dall’amministrazione procedente su richieste formulate dai soggetti interessati a partecipare alla procedura, poiché esse possono solo precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, alla stregua di una sorta di interpretazione autentica, non di certo modificarne il contenuto.

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla III° sezione del T.A.R. Campania che, con sentenza resa in data 30.09.2022, ha fatto propria quanto già disposto dal Consiglio di Stato, Sez. V, 31.03.2021, con la Sentenza n.2710. ove aveva chiarito che l’interpretazione della c.d. lex specialis deve seguire le regole di cui all’art. 1362 c.c..

Il predetto articolo, in riferimento all’interpretazione delle clausole contrattuali, dispone che “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.”


Pertanto, alla luce della oramai consolidata giurisprudenza amministrativa (dettata dal Consiglio di Stato e ripresa dai T.A.R.) l’interpretazione delle procedure di gare d’appalto e della lex specialis segue le regole disposte dal Codice Civile in materia di Contratti. 



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Vincenzo Zecchino

Avvocato amministrativista e tributarista