Avvocato Vincenzo Zecchino a Roma

Vincenzo Zecchino

Avvocato amministrativista e tributarista

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La tutela ex art. 116 c.p.a.: rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il Codice del processo amministrativo, all’art. 116 c.p.a., dispone che “1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.”

Per atto amministrativo, ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241/1990, bisogna intendere la “rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Il rito speciale dell’articolo 116 CPA, opera per l’impugnazione: I) del diniego espresso/tacito alla visione/estrazione di documenti amministrativi; II) dell’inadempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell’obbligo di trasparenza che impone la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in favore dei cittadini.

Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi e/o alla violazione degli obblighi di trasparenza da parte di una amministrazione pubblica sono riservate, ai sensi dell’articolo 133, co. I, lett. A), n. 6, CPA alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ovvero al TAR territorialmente competente.

Il rito di cui all’art. 116 c.p.a. si caratterizza per la sua celerità e per le semplificazioni processuali previste. Ed infatti, fatta eccezione per la notifica, i termini processuali risultano dimezzati rispetto al rito ordinario.

Va rilevato che, sebbene si tratti di un giudizio impugnatorio, il giudizio avverso il silenzio ha il fine di sollecitare il sindacato del collegio circa l’accertamento della sussistenza o meno della titolarità all’accesso ai documenti amministrativi richiesti.

A seguito della proposizione di un giudizio ex art. 116 c.p.a., il sindacato del Giudice Amministrativo non si estende certo ai vizi e alla motivazione usata dalla P.A. per negare l’accesso agli atti ma pone la sua attenzione sulla legittimazione all’accesso agli atti amministrativi con una verifica puntuale che, in caso risulti essere positiva, comporterà che il Giudice Amministrativo eserciti nei confronti della P.A. un potere sostitutivo. In sostanza, il Giudice Amministrativo potrà ordinare alla P.A. di esibire al ricorrente i documenti richiesti. 


Avv. Vincenzo Zecchino - Avvocato amministrativista e tributarista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avv. Vincenzo Zecchino fornisce assistenza e consulenza legale nell'ambito del diritto amministrativo, civile e tributario. Ha svolto la propria attività legale presso primari studi legali italiani e, dal 2022, svolge la propria attività presso il suo studio ACT Law Firm. L'Avv. Zecchino, laureato presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha conseguito un master in "Giurista di Impresa" presso Business School Meliusform e, nel 2022, ha conseguito l'abilitazione come mediatore presso l'istituto certificato Concilium A.D.R.. Dal 2023 svolge anche l'attività di DPO.




Vincenzo Zecchino

Esperienza


Diritto amministrativo

Precedenti esperienze presso primari studi italiani nell'ambito del diritto amministrativo mi hanno consentito di acquisire una solida preparazione ed una comprovata esperienza nell'ambito delle seguenti materie: Pubblico impiego; Appalti e contratti pubblici; Diritto di cittadinanza; silenzio della P.A. e procedure ex art. 117 cpa; accesso ex art. 22 e ss. l. 241/90 e accessi civici; concessioni demaniali


Ricorso al TAR

Esperienza pluriennale dinanzi alle giurisdizioni amministrative. L'Avv. Zecchino, prima di fondare il proprio studio ACT Law Firm con sede in Roma, ha collaborato con primari studi legali che si occupavano principalmente di diritto amministrativo. Inoltre, ha trattato in via esclusiva numerosi contenziosi aventi ad oggetto la contestazione di procedure amministrative e l'impugnazione di provvedimenti emanati dalla P.A. fornendo la propria assistenza a privati ed aziende. Da ultimo, ha assistito una nota azienda di produzione energetica da fonte rinnovabili con richiesta al TAR Milano di rimessione alla Corte Costituzionale.


Appalti pubblici

In tale ambito l'Avv. Vincenzo Zecchino ha prestato consulenze a diverse aziende italiane che operano nel settore delle gare d'appalto. Il predetto legale ha approfondito gli aspetti normativi di cui al d.lgs 50 del 2016, oltre che nell'ambito lavorativo, anche per il tramite di un master in diritto di impresa conseguito nell'anno 2020 ove ha approfondito tutte le fasi di affidamento e le fasi di esecuzione dei contratti di appalto sia nell'ambito dei lavori pubblici che nell'ambito dei servi e forniture.


Altre categorie:

Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Contratti, Diritto tributario, Immigrazione e cittadinanza, Edilizia ed urbanistica, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Ottemperanza per sentenza di accoglimento di merito del TAR del Lazio

Sentenza n. 6753 del 26/07/2023 - TAR del Lazio sede di Roma

Provvedimento di accoglimento in ottemperanza ex art. 117 c.p.a. a seguito di sentenza di accoglimento di merito emessa dal TAR del Lazio relativamente ad istanza presentata nei confronti del Ministero dell'Istruzione a cui non ha seguito riscontro obbligatorio da parte dell'Amministrazione resistente.

Sentenza giudiziaria

Annullata cartella esattoriale

Sentenza n. 6589/2023 del 15 maggio 2023 - Giudice di Pace di Roma

Sentenza di accoglimento avverso cartella di pagamento e conseguente annullamento della stessa per aver l'Amministrazione notificato l'atto prodromico indicato nella cartella ad indirizzo errato da quello di residenza del ricorrente. Pertanto, ne consegue l'accoglimento del ricorso e condanna alle spese di giudizio a carico dell'Amministrazione resistente.

Sentenza giudiziaria

Ammissione alla Borsa di Studio LazioDisco

Ordinanza Tar Lazio n. 2487/2022

La studentessa veniva ammessa all’erogazione della borsa di studio per l’a.a. 2019/2020 senza alcun tipo di eccezione. Sulla scorta dell’esperienza dell’anno precedente, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, parte ricorrente decideva di partecipare al nuovo “Bando Diritto allo Studio per l’anno accademico 2020/2021” per cui erano previsti i termini di scadenza per la trasmissione della documentazione utile al 26.02.2021. Tuttavia, pur essendo contenutisticamente identica a quella dell’anno precedente, la domanda di partecipazione per l’a.a. 2020/2021 veniva rigettata dalla LazioDisco con contestuale esclusione della ricorrente all’ottenimento del relativo beneficio integrativo. L’Amministrazione resistente, in data 11.03.2021, in via informale, comunicava a parte ricorrente che “nella comunicazione pervenuta manca legalizzazione e apostilla. A seguito del ricorso proposto il TAR del Lazio ha ammesso la ricorrente al beneficio in quanto l'Amministrazione ha violato, in via principale, il principio del legittimo affidamento ingenerato nei confronti della ricorrente.

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