Pubblicazione legale:
Il
Codice del processo amministrativo, all’art. 116 c.p.a., dispone che “1.
Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai
documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico
connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto
entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno
un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine per la proposizione
di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.
2. In
pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di
cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria
della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione
all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con
ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che
definisce il giudizio.
3.
L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a
ciò autorizzato.
4. Il
giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti,
ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti,
entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove
occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.”
Per atto amministrativo, ai
sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241/1990, bisogna intendere la “rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale”.
Il rito speciale dell’articolo
116 CPA, opera per l’impugnazione: I) del diniego espresso/tacito alla
visione/estrazione di documenti amministrativi; II) dell’inadempimento, da
parte di una pubblica amministrazione, dell’obbligo di trasparenza che impone
la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in favore dei cittadini.
Le controversie relative
all’accesso ai documenti amministrativi e/o alla violazione degli obblighi di
trasparenza da parte di una amministrazione pubblica sono riservate, ai sensi
dell’articolo 133, co. I, lett. A), n. 6, CPA alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, ovvero al TAR territorialmente competente.
Il rito di cui all’art. 116
c.p.a. si caratterizza per la sua celerità e per le semplificazioni processuali
previste. Ed infatti, fatta eccezione per la notifica, i termini processuali
risultano dimezzati rispetto al rito ordinario.
Va rilevato che, sebbene si
tratti di un giudizio impugnatorio, il giudizio avverso il silenzio ha il fine
di sollecitare il sindacato del collegio circa l’accertamento della sussistenza
o meno della titolarità all’accesso ai documenti amministrativi richiesti.
A seguito della proposizione di
un giudizio ex art. 116 c.p.a., il sindacato del Giudice Amministrativo non si
estende certo ai vizi e alla motivazione usata dalla P.A. per negare l’accesso
agli atti ma pone la sua attenzione sulla legittimazione all’accesso agli
atti amministrativi con una verifica puntuale che, in caso risulti essere
positiva, comporterà che il Giudice Amministrativo eserciti nei confronti della
P.A. un potere sostitutivo. In sostanza, il Giudice Amministrativo potrà
ordinare alla P.A. di esibire al ricorrente i documenti richiesti.
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