Avvocato Vincenzo Zecchino a Roma

Vincenzo Zecchino

Avvocato amministrativista e tributarista

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La tutela ex art. 116 c.p.a.: rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il Codice del processo amministrativo, all’art. 116 c.p.a., dispone che “1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.”

Per atto amministrativo, ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241/1990, bisogna intendere la “rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Il rito speciale dell’articolo 116 CPA, opera per l’impugnazione: I) del diniego espresso/tacito alla visione/estrazione di documenti amministrativi; II) dell’inadempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell’obbligo di trasparenza che impone la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in favore dei cittadini.

Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi e/o alla violazione degli obblighi di trasparenza da parte di una amministrazione pubblica sono riservate, ai sensi dell’articolo 133, co. I, lett. A), n. 6, CPA alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ovvero al TAR territorialmente competente.

Il rito di cui all’art. 116 c.p.a. si caratterizza per la sua celerità e per le semplificazioni processuali previste. Ed infatti, fatta eccezione per la notifica, i termini processuali risultano dimezzati rispetto al rito ordinario.

Va rilevato che, sebbene si tratti di un giudizio impugnatorio, il giudizio avverso il silenzio ha il fine di sollecitare il sindacato del collegio circa l’accertamento della sussistenza o meno della titolarità all’accesso ai documenti amministrativi richiesti.

A seguito della proposizione di un giudizio ex art. 116 c.p.a., il sindacato del Giudice Amministrativo non si estende certo ai vizi e alla motivazione usata dalla P.A. per negare l’accesso agli atti ma pone la sua attenzione sulla legittimazione all’accesso agli atti amministrativi con una verifica puntuale che, in caso risulti essere positiva, comporterà che il Giudice Amministrativo eserciti nei confronti della P.A. un potere sostitutivo. In sostanza, il Giudice Amministrativo potrà ordinare alla P.A. di esibire al ricorrente i documenti richiesti. 


Avv. Vincenzo Zecchino - Avvocato amministrativista e tributarista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avv. Vincenzo Zecchino fornisce assistenza e consulenza legale nell'ambito del diritto amministrativo, civile e tributario. Ha svolto la propria attività legale presso primari studi legali italiani e, dal 2022, svolge la propria attività presso il suo studio ACT Law Firm. L'Avv. Zecchino, laureato presso l'Università "La Sapienza" di Roma, ha conseguito un master in "Giurista di Impresa" presso Business School Meliusform e, nel 2022, ha conseguito l'abilitazione come mediatore presso l'istituto certificato Concilium A.D.R.. Dal 2023 svolge anche l'attività di DPO.




Vincenzo Zecchino

Esperienza


Diritto tributario

Assisto con continuità aziende e privati in ambito tributario e, in particolare, fornisco assistenza nelle fasi di controllo e accertamento da parte dell’Amministrazione; impugnazione di avvisi impositivi e cartelle di pagamento e atti di ingiunzione; propongo e gestisco accordi e transazioni con il Fisco.


Diritto amministrativo

Precedenti esperienze presso primari studi italiani nell'ambito del diritto amministrativo mi hanno consentito di acquisire una solida preparazione ed una comprovata esperienza nell'ambito delle seguenti materie: Pubblico impiego; Appalti e contratti pubblici; Diritto di cittadinanza; silenzio della P.A. e procedure ex art. 117 cpa; accesso ex art. 22 e ss. l. 241/90 e accessi civici; concessioni demaniali


Ricorso al TAR

Esperienza pluriennale dinanzi alle giurisdizioni amministrative. L'Avv. Zecchino, prima di fondare il proprio studio ACT Law Firm con sede in Roma, ha collaborato con primari studi legali che si occupavano principalmente di diritto amministrativo. Inoltre, ha trattato in via esclusiva numerosi contenziosi aventi ad oggetto la contestazione di procedure amministrative e l'impugnazione di provvedimenti emanati dalla P.A. fornendo la propria assistenza a privati ed aziende. Da ultimo, ha assistito una nota azienda di produzione energetica da fonte rinnovabili con richiesta al TAR Milano di rimessione alla Corte Costituzionale.


Altre categorie:

Appalti pubblici, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Contratti, Immigrazione e cittadinanza, Edilizia ed urbanistica, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Annullata cartella esattoriale

Sentenza n. 6589/2023 del 15 maggio 2023 - Giudice di Pace di Roma

Sentenza di accoglimento avverso cartella di pagamento e conseguente annullamento della stessa per aver l'Amministrazione notificato l'atto prodromico indicato nella cartella ad indirizzo errato da quello di residenza del ricorrente. Pertanto, ne consegue l'accoglimento del ricorso e condanna alle spese di giudizio a carico dell'Amministrazione resistente.

Sentenza giudiziaria

Annullamento richiesta di pagamento TARI

Sentenza del 11.08.2023 n. 10543/2023 - Corte di giustizia tributaria di Roma

Annullamento di provvedimento di richiesta TARI da parte del Comune di Roma avanzata nei confronti di un imprenditore conduttore della struttura in riferimento ad un periodo precedente a quello del contratto di locazione. Il nostro assistito, tramite lo scrivente Avvocato, ha ottenuto l'annullamento della richiesta e l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Pubblicazione legale

Prescrizione delle Cartelle esattoriali. Come si calcola la prescrizione dei debiti inseriti nella cartella di pagamento?

Pubblicato su IUSTLAB

Capita molte volte che le cartelle esattoriali arrivino per debiti vecchi. Questo avviene in quanto l’iter seguito dalla P.A. non è sempre efficiente e questo, nel caso in esame, può giovare a vantaggio del contribuente in quanto, durante questo tempo, i termini di prescrizione continuano a decorrere. In primis, occorre sapere quali sono i termini di prescrizione dei crediti richiesti in cartella, ovvero dal tipo di debito: la tassa automobilistica si prescrive in soli 3 anni ; le sanzioni tributarie, penali ed amministrative, comprese le multe per violazioni del Codice della strada, si prescrivono in 5 anni ; i tributi locali (come l’ Imu e la Tari ) si prescrivono in 5 anni ; contributi previdenziali Inps e Inail anche essi in 5 anni ; · i tributi erariali (Irpef, Iva, Ires, Irap, imposta di registro, di bollo, sulle successioni e donazioni, ipotecaria, catastale, ecc.) si prescrivono in 10 anni ; il canone Rai , il ticket sanitario e i diritti alla Camera di Commercio si prescrivono in 10 anni ; Tuttavia, come noto a molti, i termini di prescrizione, possono essere interrotti da un qualsiasi ulteriore atto validamente notificato dall’Agente di riscossione, o dall’Ente creditore, al contribuente: un’intimazione di pagamento, un fermo sui veicoli, un preavviso di iscrizione ipotecaria, un pignoramento di beni mobili e immobili o di conti correnti, stipendi e pensioni. Anche l’istanza di rateizzazione, presentata dal debitore stesso, interrompe la prescrizione, perché, secondo un orientamento della Cassazione (ord. n. 19401 del 16.06.2022), costituisce una ammissione del debito. Questi atti interruttivi della prescrizione hanno l’effetto di far ricominciare da capo il conteggio dei termini: ad esempio: - una tassa automobilistica del 2020 sarebbe prescritta a dicembre 2023. Tuttavia, se arriva una intimazione di pagamento nel 2022, fa ripartire i tre anni per la prescrizione dal momento in cui si riceve tale atto. Tali atti però sono efficaci soltanto se notificati prima del decorso del termine di prescrizione. Tornando al nostro esempio, una intimazione notificata a gennaio 2024 non salverebbe il termine di prescrizione che oramai è decorso e, pertanto, ogni successiva richiesta di pagamento sarebbe illegittima. Come capire se la cartella è prescritta? In via preliminare bisogna controllare bene tutte le notifiche ricevute (in particolare quelle degli atti sottesi alla cartella), e verificare le date con i termini richiamati in precedenza. Tali informazioni vengono inserite dall’agente riscossore nel prospetto di dettaglio contenuto nella cartella stessa. Da questa verifica analitica potrebbe emergere che la cartella è prescritta anche solo in parte , cioè per alcuni debiti ma non per altri. Cosa faccio quando la cartella è prescritta? Nel caso in cui il credito richiesto risulti prescritto occorre rivolgersi al Giudice per farne dichiarare la prescrizione e quindi la nullità della pretesa di pagamento. E’ importante agire in tal senso in quanto, in mancanza, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque continuare a pretendere i pagamento e, soprattutto, potrà intraprendere azioni esecutive a danno del contribuente (pignoramento di auto, conto corrente, casa, ecc.). Se si tratta di multe o altre sanzioni amministrative è competente il Giudice di Pace e l’impugnazione va proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella Per i contributi Inps o Inail è competente il Tribunale , in funzione di giudice del lavoro, al quale devi presentare ricorso entro 40 giorni. Per tutte le imposte e tasse è invece competente la Corte di Giustizia Tributaria e il ricorso va proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre opposizione decorrono dalla data di notifica della cartella anche quando avviene per compiuta giacenza della raccomandata. Alternativamente o congiuntamente al ricorso è spesso consigliato trasmettere anche una istanza in via di autotutela all’Agente impositore con cui chiedere l’annullamento della pretesa di pagamento o di parte di essa. L’eventuale proposizione di istanza di autotutela non sospende i termini perentori per la proposizione del ricorso giudiziale. Avv. Vincenzo Zecchino

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