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La tutela ex art. 116 c.p.a.: rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il Codice del processo amministrativo, all’art. 116 c.p.a., dispone che “1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.

2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

3. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.”

Per atto amministrativo, ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 241/1990, bisogna intendere la “rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Il rito speciale dell’articolo 116 CPA, opera per l’impugnazione: I) del diniego espresso/tacito alla visione/estrazione di documenti amministrativi; II) dell’inadempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell’obbligo di trasparenza che impone la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in favore dei cittadini.

Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi e/o alla violazione degli obblighi di trasparenza da parte di una amministrazione pubblica sono riservate, ai sensi dell’articolo 133, co. I, lett. A), n. 6, CPA alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ovvero al TAR territorialmente competente.

Il rito di cui all’art. 116 c.p.a. si caratterizza per la sua celerità e per le semplificazioni processuali previste. Ed infatti, fatta eccezione per la notifica, i termini processuali risultano dimezzati rispetto al rito ordinario.

Va rilevato che, sebbene si tratti di un giudizio impugnatorio, il giudizio avverso il silenzio ha il fine di sollecitare il sindacato del collegio circa l’accertamento della sussistenza o meno della titolarità all’accesso ai documenti amministrativi richiesti.

A seguito della proposizione di un giudizio ex art. 116 c.p.a., il sindacato del Giudice Amministrativo non si estende certo ai vizi e alla motivazione usata dalla P.A. per negare l’accesso agli atti ma pone la sua attenzione sulla legittimazione all’accesso agli atti amministrativi con una verifica puntuale che, in caso risulti essere positiva, comporterà che il Giudice Amministrativo eserciti nei confronti della P.A. un potere sostitutivo. In sostanza, il Giudice Amministrativo potrà ordinare alla P.A. di esibire al ricorrente i documenti richiesti. 



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Vincenzo Zecchino

Avvocato amministrativista e tributarista