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Prescrizione delle Cartelle esattoriali. Come si calcola la prescrizione dei debiti inseriti nella cartella di pagamento?

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Capita molte volte che le cartelle esattoriali arrivino per debiti vecchi. Questo avviene in quanto l’iter seguito dalla P.A. non è sempre efficiente e questo, nel caso in esame, può giovare a vantaggio del contribuente in quanto, durante questo tempo, i termini di prescrizione continuano a decorrere.

In primis, occorre sapere quali sono i termini di prescrizione dei crediti richiesti in cartella, ovvero dal tipo di debito:

  • la tassa automobilistica si prescrive in soli 3 anni;
  • le sanzioni tributarie, penali ed amministrative, comprese le multe per violazioni del Codice della strada, si prescrivono in 5 anni;
  • i tributi locali (come l’Imu e la Tari) si prescrivono in 5 anni;
  • contributi previdenziali Inps e Inail anche essi in 5 anni;

·        i tributi erariali (Irpef, Iva, Ires, Irap, imposta di registro, di bollo, sulle successioni e donazioni, ipotecaria, catastale, ecc.) si prescrivono in 10 anni;

  • il canone Rai, il ticket sanitario e i diritti alla Camera di Commercio si prescrivono in 10 anni;

Tuttavia, come noto a molti, i termini di prescrizione, possono essere interrotti da un qualsiasi ulteriore atto validamente notificato dall’Agente di riscossione, o dall’Ente creditore, al contribuente: un’intimazione di pagamento, un fermo sui veicoli, un preavviso di iscrizione ipotecaria, un pignoramento di beni mobili e immobili o di conti correnti, stipendi e pensioni. Anche l’istanza di rateizzazione, presentata dal debitore stesso, interrompe la prescrizione, perché, secondo un orientamento della Cassazione (ord. n. 19401 del 16.06.2022), costituisce una ammissione del debito.

Questi atti interruttivi della prescrizione hanno l’effetto di far ricominciare da capo il conteggio dei termini: ad esempio:

-        una tassa automobilistica del 2020 sarebbe prescritta a dicembre 2023. Tuttavia, se arriva una intimazione di pagamento nel 2022, fa ripartire i tre anni per la prescrizione dal momento in cui si riceve tale atto.

Tali atti però sono efficaci soltanto se notificati prima del decorso del termine di prescrizione. Tornando al nostro esempio, una intimazione notificata a gennaio 2024 non salverebbe il termine di prescrizione che oramai è decorso e, pertanto, ogni successiva richiesta di pagamento sarebbe illegittima.

Come capire se la cartella è prescritta?

In via preliminare bisogna controllare bene tutte le notifiche ricevute (in particolare quelle degli atti sottesi alla cartella), e verificare le date con i termini richiamati in precedenza.

Tali informazioni vengono inserite dall’agente riscossore nel prospetto di dettaglio contenuto nella cartella stessa.

Da questa verifica analitica potrebbe emergere che la cartella è prescritta anche solo in parte, cioè per alcuni debiti ma non per altri.

Cosa faccio quando la cartella è prescritta?

Nel caso in cui il credito richiesto risulti prescritto occorre rivolgersi al Giudice per farne dichiarare la prescrizione e quindi la nullità della pretesa di pagamento.

E’ importante agire in tal senso in quanto, in mancanza, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque continuare a pretendere i pagamento e, soprattutto, potrà intraprendere azioni esecutive a danno del contribuente (pignoramento di auto, conto corrente, casa, ecc.).

Se si tratta di multe o altre sanzioni amministrative è competente il Giudice di Pace e l’impugnazione va proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella

Per i contributi Inps o Inail è competente il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al quale devi presentare ricorso entro 40 giorni.

Per tutte le imposte e tasse è invece competente la Corte di Giustizia Tributaria e il ricorso va proposto nel termine di 60 giorni dalla notifica.

I termini per proporre opposizione decorrono dalla data di notifica della cartella anche quando avviene per compiuta giacenza della raccomandata.

Alternativamente o congiuntamente al ricorso è spesso consigliato trasmettere anche una istanza in via di autotutela all’Agente impositore con cui chiedere l’annullamento della pretesa di pagamento o di parte di essa.

L’eventuale proposizione di istanza di autotutela non sospende i termini perentori per la proposizione del ricorso giudiziale.

Avv. Vincenzo Zecchino



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Vincenzo Zecchino

Avvocato amministrativista e tributarista