Pubblicazione legale:
Se il datore di lavoro non paga il TFR
cosa può fare il lavoratore per ottenerlo?
Ai lavoratori subordinati è garantita
una specifica tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro.
La Legge del 29 maggio 1982, n. 297 ha previsto
che presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale vi sia un apposito “Fondo
di Garanzia” con lo scopo di sostituire il datore di lavoro, in caso di
insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto
dovuto ai lavoratori dipendenti.
Il D.L. n. 80 del 27 gennaio 1992,
successivamente, ha esteso la garanzia anche alle ultime tre mensilità
dovute dal datore di lavoro che fosse assoggettato alle procedure di
fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria.
Chi può chiedere il pagamento al Fondo?
Possono chiedere l’intervento del Fondo
di Garanzia tutti i lavoratori dipendenti tenuti al versamento dei
contributi all’INPS ivi compresi gli apprendisti e i dirigenti e ai soci delle
cooperative del lavoro.
Pertanto, sono esclusi soltanto quei
lavoratori che hanno una c.d. gestione separata.
In caso di decesso del lavoratore il
diritto di accesso al Fondo di Garanzia potrà essere richiesto dagli eredi
I Presupposti per l’intervento del Fondo
di Garanzia
Il lavoratore che non ha percepito il
TFR dal datore di lavoro, prima di richiedere tali somme al Fondo di garanzia
dell’INPS, deve fornire prova di aver fatto tutto il possibile per poter
ottenere quanto di sua spettanza dal diretto interessato.
Nel caso in cui un imprenditore
commerciale sia “fallibile” il pagamento da parte dell’INPS potrà intervenire
quando vi sono tre requisiti:
a) l’avvenuta cessazione del rapporto di
lavoro;
b) l’inadempimento del datore di lavoro
per l’intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua
parte;
c) l’insolvenza del medesimo datore di
lavoro.
In caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato la garanzia del Fondo di Garanzia opera a prescindere dalla
causa che abbia determinato la cessazione del rapporto (dimissioni,
licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato).
Il credito deve essere accertato tramite
una pronuncia giudiziale o, in caso di apertura di una procedura concorsuale
tramite l’ammissione del predetto credito allo stato passivo con conseguente
dichiarazione del Curatore Fallimentare, del Commissario Giudiziale o del
Commissario Straordinario che questo non è più impugnabile e/o che sia stata
incardinata opposizione allo stato passivo.
Nel caso in cui l’imprenditore non sia
assoggettabile alla procedura concorsuale è possibile che l’intervento del
Fondo di Garanzia a patto che il lavoratore interessato dimostri attraverso
l’esperimento di una azione esecutiva che abbia cercato di aggredire senza
successo il patrimonio dell’Impresa.
Per l’intervento del Fondo di Garanzia
sarà necessario il pignoramento negativo che potrà essere equiparato a quello
mancato quando l’Ufficiale Giudiziario abbia accertato l’irreperibilità del
datore di lavoro e l’assenza del debitore.