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Recupero del TFR per lavoratori dipendenti: il Fondo di Garanzia INPS

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Se il datore di lavoro non paga il TFR cosa può fare il lavoratore per ottenerlo?

Ai lavoratori subordinati è garantita una specifica tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro.

La Legge del 29 maggio 1982, n. 297 ha previsto che presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale vi sia un apposito “Fondo di Garanzia” con lo scopo di sostituire il datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti.

Il D.L. n. 80 del 27 gennaio 1992, successivamente, ha esteso la garanzia anche alle ultime tre mensilità dovute dal datore di lavoro che fosse assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

Chi può chiedere il pagamento al Fondo?

Possono chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia tutti i lavoratori dipendenti tenuti al versamento dei contributi all’INPS ivi compresi gli apprendisti e i dirigenti e ai soci delle cooperative del lavoro.

Pertanto, sono esclusi soltanto quei lavoratori che hanno una c.d. gestione separata.

In caso di decesso del lavoratore il diritto di accesso al Fondo di Garanzia potrà essere richiesto dagli eredi

I Presupposti per l’intervento del Fondo di Garanzia

Il lavoratore che non ha percepito il TFR dal datore di lavoro, prima di richiedere tali somme al Fondo di garanzia dell’INPS, deve fornire prova di aver fatto tutto il possibile per poter ottenere quanto di sua spettanza dal diretto interessato.

Nel caso in cui un imprenditore commerciale sia “fallibile” il pagamento da parte dell’INPS potrà intervenire quando vi sono tre requisiti:

a) l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;

b) l’inadempimento del datore di lavoro per l’intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;

c) l’insolvenza del medesimo datore di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato la garanzia del Fondo di Garanzia opera a prescindere dalla causa che abbia determinato la cessazione del rapporto (dimissioni, licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato).

Il credito deve essere accertato tramite una pronuncia giudiziale o, in caso di apertura di una procedura concorsuale tramite l’ammissione del predetto credito allo stato passivo con conseguente dichiarazione del Curatore Fallimentare, del Commissario Giudiziale o del Commissario Straordinario che questo non è più impugnabile e/o che sia stata incardinata opposizione allo stato passivo.

Nel caso in cui l’imprenditore non sia assoggettabile alla procedura concorsuale è possibile che l’intervento del Fondo di Garanzia a patto che il lavoratore interessato dimostri attraverso l’esperimento di una azione esecutiva che abbia cercato di aggredire senza successo il patrimonio dell’Impresa.

Per l’intervento del Fondo di Garanzia sarà necessario il pignoramento negativo che potrà essere equiparato a quello mancato quando l’Ufficiale Giudiziario abbia accertato l’irreperibilità del datore di lavoro e l’assenza del debitore.



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Vincenzo Zecchino

Avvocato amministrativista e tributarista