Pubblicazione legale:
Il TAR Veneto, Sez. II, 21.06.2022,
con sentenza n. 1065 ha
disposto che il posizionamento al secondo posto in graduatoria di un operatore
economico attribuisce a quest’ultimo una posizione “particolarmente
qualificata” nell’ambito della procedura di gara.
In virtù di ciò, l’accesso ai documenti
funzionali alla difesa in giudizio in giudizio non può non contenere
l’integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle
dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Ciò perché, solamente la
completa acquisizione di tale documentazione consente di verificare se gli operatori
economici controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione
appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di
tutte le pregresse risoluzioni di contratti o di qualsiasi altro fotto idoneo
ad essere giudicato quale illecito grave ai sensi dell’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici (comma 5, lett. c)) o qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80.
In
particolare, il TAR Veneto ha rilevato che, essendosi il ricorrente
classificato secondo ed ha debitamente motivato la propria istanza di accesso “Va condivisa
l’opinione già espressa da questo T.A.R. secondo cui, in termini generali, la
collocazione al secondo posto in graduatoria di un operatore attribuisce allo
stesso “una posizione particolarmente qualificata nell’ambito della
procedura di gara” (arg. ex T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 giugno 2017,
n. 679)” (T.A.R. Veneto sez. I – Venezia, 04/07/2019, n. 803).
Nella
medesima pronuncia il Collegio ha ritenuto che “non può ritenersi superflua la
conoscenza di documenti da cui possono emergere fatti che potenzialmente
costituiscono cause ostative all’aggiudicazione.”
Pertanto,
il Collegio condivide l’opinione secondo cui “l’accesso documentale
funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell’integrale contenuto
dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80
del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la completa acquisizione di essi
consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente
notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze
penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi
altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex
art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva
in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80;
Le
medesime considerazioni valgono anche per la documentazione relativa allo
svolgimento delle verifiche relative al possesso dei requisiti espletate nella
fase successiva all’aggiudicazione, in vista della stipula del contratto,
trattandosi di documentazione facente parte del procedimento di affidamento, da
cui possono emergere eventuali cause ostative all’aggiudicazione il cui
interesse conoscitivo per la ditta seconda classificata non è revocabile in
dubbio…”