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Seconda classificata in procedura di gara d’appalto e ostensione all’integrale documentazione del DGUE: Sentenza n. 1065/2022 del T.A.R. Veneto

Scritto da: Vincenzo Zecchino - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il TAR Veneto, Sez. II, 21.06.2022, con sentenza n. 1065 ha disposto che il posizionamento al secondo posto in graduatoria di un operatore economico attribuisce a quest’ultimo una posizione “particolarmente qualificata” nell’ambito della procedura di gara.

In virtù di ciò, l’accesso ai documenti funzionali alla difesa in giudizio in giudizio non può non contenere l’integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Ciò perché, solamente la completa acquisizione di tale documentazione consente di verificare se gli operatori economici controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni di contratti o di qualsiasi altro fotto idoneo ad essere giudicato quale illecito grave ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (comma 5, lett. c)) o qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80.

In particolare, il TAR Veneto ha rilevato che, essendosi il ricorrente classificato secondo ed ha debitamente motivato la propria istanza di accesso “Va condivisa l’opinione già espressa da questo T.A.R. secondo cui, in termini generali, la collocazione al secondo posto in graduatoria di un operatore attribuisce allo stesso “una posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara” (arg. ex T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 giugno 2017, n. 679)” (T.A.R. Veneto sez. I – Venezia, 04/07/2019, n. 803).

Nella medesima pronuncia il Collegio ha ritenuto che “non può ritenersi superflua la conoscenza di documenti da cui possono emergere fatti che potenzialmente costituiscono cause ostative all’aggiudicazione.”

Pertanto, il Collegio condivide l’opinione secondo cui “l’accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell’integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80;

Le medesime considerazioni valgono anche per la documentazione relativa allo svolgimento delle verifiche relative al possesso dei requisiti espletate nella fase successiva all’aggiudicazione, in vista della stipula del contratto, trattandosi di documentazione facente parte del procedimento di affidamento, da cui possono emergere eventuali cause ostative all’aggiudicazione il cui interesse conoscitivo per la ditta seconda classificata non è revocabile in dubbio…”



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Vincenzo Zecchino

Avvocato amministrativista e tributarista