Avvocato Walter Massara a Milano

Walter Massara

Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica

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Mastoplastica additiva al seno – limiti alla responsabilitÀ del chirurgo plastico in tema di consenso informato (tribunale di milano – sez. I° civile – sent. 24 luglio 2017 n. 8243 - g.i. Dott.ssa valentina boroni)

Scritto da: Walter Massara - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Con una recente e interessante sentenza - la n. 8243 del 24 luglio 2017 - il Tribunale di Milano ha affrontato più questioni in materia di responsabilità medica.
Nel caso di specie, una donna, con l’intenzione di migliorare ed aumentare l’aspetto del proprio seno, si sottoponeva a un intervento di chirurgia estetica (mastoplastica additiva), a seguito del quale però lamentava una sensazione di anestesia alle areole che durava a lungo e che, a suo dire, aveva determinato diverse complicanze durante la gravidanza e il parto nonché disagi in ambito sessuale e psicologici. Deduceva altresì che lo specialista cui si era rivolta aveva proceduto ad effettuare l’operazione senza offrire una adeguata descrizione della tipologia dell’intervento né delle possibili conseguenze, anche negative. Perciò agiva in giudizio nei confronti del chirurgo e della struttura sanitaria privata presso cui era stata operata, domandandone la condanna al risarcimento dei danni “… derivanti dalla mancanza di consenso informato oltre che dalla insensibilità provocata”.
Il giudice – dopo aver richiamato, in via generale, il consolidato orientamento della Suprema Corte circa la distribuzione dei carichi probatori e la logica cui risponde l’accertamento del nesso di causalità nei giudizi riguardanti la responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ovvero il criterio del “più probabile che non” – osserva, con particolare riferimento alla chirurgia estetica, che, “… a prescindere dalla qualificazione dell’obbligazione in esame come di mezzi o di risultato … (cfr. sul punto Cass. 10014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato e Cass. 12253/1997 che qualifica l’obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi), … è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa per finalità spesso esclusivamente estetiche e, dunque, per rimuovere un difetto, e per raggiungere un determinato risultato, e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell’aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura”.
Il Tribunale, giungendo ad esaminare in concreto il caso, condivide le risultanze cui è pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio – la quale, oltretutto, evidenzia come l’intervento sia stato eseguito a regola d’arte e la sintomatologia e la disestesia (a distanza di otto anni dall’intervento) siano “sfumate”, affermando poi con netta evidenza che “… comunque, al di là di un vissuto soggettivo e della visita specialistica, non esiste agli atti alcuna documentazione oggettiva di tale lesione nervosa” –, quindi esclude la responsabilità del medico.
La responsabilità del chirurgo estetico viene dal Tribunale esclusa anche in ordine alla dedotta lesione del diritto al consenso informato, dal momento che parte attrice non ha assolto all’onere della prova sulla stessa gravante e, d’altro canto, il convenuto ha provato l’adempimento relativo all’obbligazione di compiutamente informare l’attrice dei rischi e delle complicazioni legate all’intervento eseguito. Il giudice, nelle motivazioni dell’arresto di merito, ha affermato che “… la mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall’intervento scaturiscano effetti lesivi per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l’intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto … ” (così Cass., n. 9374/1997) – ed ha avuto modo così di precisare, relativamente all’onus probandi, che “… grava sul paziente l’onere di dimostrare: i) la sussistenza del nesso causale tra la lesione del suo diritto alla autodeterminazione e la lesione della salute derivante da una prevedibile conseguenza di un intervento chirurgico correttamente eseguito ma non correttamente assentito dal paziente (dovendo il paziente provare, anche mediante presunzioni, che ove adeguatamente informato avrebbe rifiutato l’intervento); ii) la sussistenza del danno derivante dalla mancata informazione, danno declinabile sia in termini di lesione del diritto alla salute (per le conseguenze invalidanti derivate dall’intervento) sia in termini di lesione del diritto all’autodeterminazione (purché ne sia derivato un pregiudizio non patrimoniale di apprezzabile entità)…”
Per le ragioni innanzi esposte la domanda non è stata accolta.
Avv. Walter Massara
Team WR Milano Avvocati


Avv. Walter Massara - Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica

Avvocato del Foro di Milano, Co-fondatore con l'Avv. Gorgoglione del team "WR Milano Avvocati" con il quale ci occupiamo di diritto immobiliare e condominiale, nonchè di recupero del credito e responsabilità medica, Si laurea a pieni voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso lo stesso Ateneo consegue il diploma di specializzazione per le professioni legali. Autore di pubblicazioni su diverse riviste giuridiche, cura costantemente e con dedizione la propria formazione al fine di contribuire alla diffusione del sapere giuridico.




Walter Massara

Esperienza


Diritto condominiale

Il nostro team si occupa di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Ci occupiamo in particolare di vertenze legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Il nostro team si occupa, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Locazioni

Il nostro team si occupa di contrattualistica in materia locatizia sia in favore di privati sia di imprese che operano nel settore immobiliare, seguendo al contempo il contenzioso correlato al rapporto locatizio, come il recupero del credito, le azioni di sfratto e le azioni risarcitorie.


Sfratto

Il nostro team si occupa con frequenza di azioni di sfratto, generalmente in favore della proprietà, in particolare sia della fase della convalida, sia del recupero del credito, sia dell'esecuzione per consegna e rilascio. Ci occupiamo, altresì, delle azioni ex art. 609 c.p.c. di sgombero dell'immobile non rilasciato libero da cose al temine del rapporto locatizio.


Altre categorie:

Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Diritto aeronautico, Diritto civile, Mediazione, Diritto dei trasporti terrestri, Eredità e successioni, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto penitenziario, Edilizia ed urbanistica, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Illegittimità dell'addebito delle spese personali

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Uno dei temi maggiormente controversi è la legittimità dell'addebito delle stesse previsto nel rendiconto consuntivo. Il Condominio infatti può addebitare spese personali qualora rispondano al principio di " utilizzazione differenziata " (art. 1123 co 2 c.c.) del bene comune, tuttavia in tale caso l'addebito personale sarebbe legittimo e non qualora lo stesso rappresenti una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Molteplici sono invece i casi in cui tale addebito di spese di non sarebbe legittimo: Riparazioni per danni causati dal condomino In tale ipotesi non può considerarsi legittima la delibera con cui l'assemblea addebiti le eventuali riparazioni effettuate sulle parti comuni o sulle unità private senza che vi sia un accertamento giudiziale, l'addebito infatti costituirebbe una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (In tal senso T. Milano sent. 3332 del 3.4.2019) Opere eseguite su parti private Secondo la Cassazione (sent. 305 del 12.1.2016) è nulla la delibera che preveda il riparto di spese su parti private (es il pavimento dei balconi) ciò per eccesso di potere, in quanto in linea generale l'assemblea non può assumere decisioni impattanti sulla proprietà del singolo. Acquisizione di informazioni per completare il registro anagrafico In assenza di collaborazione da parte del condomino, è legittimo l'addebito della spesa da parte dell'amministratore relativamente alle spese sostenute per le ricerche anagrafiche. Spese legali Secondo la Cassazione (sent. 751 del 18.1.2018) è nulla la delibera che pone a carico del singolo condomino le spese legali, prima che queste vengano accertate giudizialmente. Comunicazioni e chiarimenti dell'amministratore Le comunicazioni a chiarimento correlate a comunicazioni ordinarie o straordinarie potrebbero essere inquadrate tra le spese personali addebitabili, dovendo però valutarsi la natura dell'attività resa e se quindi la stessa corrisponda al principio di utilizzazione differenziata del servizio in favore del singolo. Fermo restando quanto sopra, merita uno spunto di riflessione l'effetto che avrebbe il voto favorevole del condomino che contesti la spesa personale a suo carico. Nelle ipotesi di nullità, infatti, il rendiconto è sempre impugnabile anche in caso di voto favorevole; tuttavia, in assenza di impugnazione, si potrebbe ritenere che l'approvazione espressa con voto favorevole e la mancata successiva impugnazione possa valere quale riconoscimento di quel debito specifico. In punto di riconoscimento di debito l'interpretazione non può però considerarsi univoca. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Quando si costituisce il Supercondominio

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Ai fini della costituzione del Supercondominio non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere per ragioni di fatto se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta quindi di una situazione di fatto, di condivisione di parti comuni tra più Condomini, in cui si applicano in pie no le norme sul condominio anziché quelle sulla comunione. Questo è quanto confermato dal Tribunale di Roma con sentenza 19411/2018 in linea con i precedenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

E' legittimo installare un condizionatore sulla facciata condominiale?

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Si ritiene innanzitutto opportuno verificare se il regolamento comunale prevede delle restrizioni alle quali chiaramente non è possibile derogare. E’ poi altresì opportuno poi esaminare il regolamento condominiale, che ha valore contrattuale tra il condominio ed il Condominio, e che potrebbe prevedere dei divieti espressi ed eventuali sanzioni. In assenza dei suddetti limiti bisogna poi considerare il decoro architettonico in generale, e quindi tener conto dell’estetica della facciata e dell’eventuale presenza di altri apparecchi. A tal fine è sempre opportuno ottenere un’autorizzazione da parte dell’assemblea, in modo da evitare problemi in un secondo momento. E’ poi doveroso, secondo una parte della giurisprudenza di merito, considerare la distanza verticale tra l’apparecchio e la soglia delle finestre degli altri condomini, distanza che deve essere di almeno 3 metri. Infine bisogna assolutamente evitare lo stillicidio verso le altre unità immobiliari, rispetto al quale, secondo la Giurisprudenza, lo scarico nel pluviale condominiale non è legittimo. WR Milano Avvocati

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