Pubblicazione legale:
La Cassazione Sezione Penale ha ritenuto configurabile una responsabilità del personale di ostetricia ove, in presenza di una sofferenza fetale, lo stesso ometta di contattare tempestivamente il medico di turno, limitandosi a contattare il medico privato della paziente.
Nel caso di specie, le ostetriche hanno omesso di contattare il medico di turno presente presso la struttura sanitaria, mentre, secondo la Corte, appena emersi i fattori di rischio per la madre e per il nascituro avrebbero dovuto sollecitare tempestivamente l’intervento del professionista ivi presente, non potendo attendere il medico privato della gestante.
La Cassazione ha quindi enunciato che: “La giurisprudenza di questa Corte è uniforme nell’affermare che integra il delitto colposo di interruzione della gravidanza la condotta dell’ostetrica che, incaricata di eseguire un tracciato cardio-tocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, sempre che la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, abbia cagionato o contribuito significativamente a cagionare l’evento morte”.
In ogni caso, la Corte non ha ritenuto sussistente una responsabilità delle ostetriche nel caso di specie per carenza del nesso causale, in quanto, se pure il trasferimento in un ospedale attrezzato sia avvenuto tardivamente (integrando così una condotta colposa), non è detto (oltre ogni ragionevole dubbio) che il ritardo sia stato decisivo nella causazione dell’evento dannoso.