Avvocato Walter Massara a Milano

Walter Massara

Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica

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Radiologo non responsabile per tardiva diagnosi di tumore al seno

Scritto da: Walter Massara - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Con la recentissima ordinanza n. 10158 del 27 aprile 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità del medico radiologo in caso di mancata o tardiva diagnosi di tumore al seno.
Più precisamente, con l’arresto in commento, gli Ermellini hanno affermato il principio di diritto secondo cui il radiologo che effettua una mammografia non è responsabile di una diagnosi tardiva di carcinoma mammario. Al sanitario infatti compete di eseguire l’esame e offrirne l’interpretazione corretta, ma non è egli a dover consigliare approfondimenti diagnostici o chiedere il consulto di altri specialisti ai quali, invece, si sarebbe dovuta affidare la paziente per una valutazione clinica completa.
I fatti. Una paziente affetta da tumore al seno conveniva in giudizio due medici-radiologi e l’azienda ospedaliera di cui erano dipendenti, al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente alla tardiva diagnosi di carcinoma mammario. La donna, poi deceduta nel corso del giudizio, si era sottoposta, alla fine degli anni ’90, a varie mammografie senza che i radiologi che avevano effettuato gli esami le avessero consigliato ulteriori approfondimenti o indagini suppletive per diagnosticare la neoplasia da cui era affetta.
La domanda risarcitoria della paziente, nel corso del giudizio operata per la rimozione del tumore e delle metastasi, derivava dalla mancata esecuzione degli approfondimenti assolutamente necessari ed ineludibili, ai fini di una diagnosi corretta ed esaustiva, non richiesti o consigliati dai radiologi che avevano effettuato gli esami.
La richiesta pecuniaria era stata rigettata in primo grado dal Tribunale di Crema e e all’esito del gravame di merito dalla Corte d’Appello di Brescia; tale ultima pronuncia veniva infine impugnata con ricorso per Cassazione.
All’esito del giudizio legittimità, l’ordinanza della Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso e rigettando dunque ulteriormente la pretesa risarcitoria, si fonda sulla seguente linea interpretativa: la condotta posta in essere dai sanitari resistenti non è censurabile poichè essi, quali medici radiologi (e, dunque, non clinici e neppure chirurghi), non avrebbero potuto sostituirsi a questi ultimi, non rientrando nei loro compiti l’onere di visitare la paziente, anche in considerazione delle difficoltà e delle insidie che comporta la branca della senologia mammaria: in sostanza, l’esame mammografico, non accompagnato da ulteriori indagini diagnostiche, non era sufficiente alla formulazione di una diagnosi senologica corretta, poichè avrebbe dovuto essere preceduto o seguito dalla valutazione clinica da parte dello specialista, senologo od oncologo, cui, nel caso di specie, la donna aveva ritenuto di non doversi rivolgere, anche se ciò avrebbe probabilmente consentito una diagnosi più precoce del tumore.
Con la pronuncia in esame, dunque, la Suprema Corte ha delineato una rigorosa separazione dei ruoli tra medici specialisti (senologi, chirurghi ed oncologi) e medici-radiologi, individuandone lo specifico campo di competenze, attribuzioni e responsabilità e sancendo che i sanitari resistenti, nella propria qualifica professionale di radiologi, erano per ciò solo chiamati ad eseguire la mammografia e a darne corretta lettura, non rientrando nelle loro mansioni suggerire lo svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri specialisti. All’assunto conseguiva che la mancata esecuzione dell’approfondimento diagnostico non poteva essere loro imputato con esclusione quindi della sussistenza del nesso di causalità tra condotta professionale ed evento letale.
Avv. Walter Massara
Avv. Ruggiero Gorgoglione
Team WR & Partners, Milano - Italia, Avvocati


Avv. Walter Massara - Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica

Avvocato del Foro di Milano, Co-fondatore con l'Avv. Gorgoglione del team "WR Milano Avvocati" con il quale ci occupiamo di diritto immobiliare e condominiale, nonchè di recupero del credito e responsabilità medica, Si laurea a pieni voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso lo stesso Ateneo consegue il diploma di specializzazione per le professioni legali. Autore di pubblicazioni su diverse riviste giuridiche, cura costantemente e con dedizione la propria formazione al fine di contribuire alla diffusione del sapere giuridico.




Walter Massara

Esperienza


Diritto condominiale

Il nostro team si occupa di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Ci occupiamo in particolare di vertenze legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Il nostro team si occupa, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Locazioni

Il nostro team si occupa di contrattualistica in materia locatizia sia in favore di privati sia di imprese che operano nel settore immobiliare, seguendo al contempo il contenzioso correlato al rapporto locatizio, come il recupero del credito, le azioni di sfratto e le azioni risarcitorie.


Sfratto

Il nostro team si occupa con frequenza di azioni di sfratto, generalmente in favore della proprietà, in particolare sia della fase della convalida, sia del recupero del credito, sia dell'esecuzione per consegna e rilascio. Ci occupiamo, altresì, delle azioni ex art. 609 c.p.c. di sgombero dell'immobile non rilasciato libero da cose al temine del rapporto locatizio.


Altre categorie:

Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Diritto aeronautico, Diritto civile, Mediazione, Diritto dei trasporti terrestri, Eredità e successioni, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto penitenziario, Edilizia ed urbanistica, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Illegittimità dell'addebito delle spese personali

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Uno dei temi maggiormente controversi è la legittimità dell'addebito delle stesse previsto nel rendiconto consuntivo. Il Condominio infatti può addebitare spese personali qualora rispondano al principio di " utilizzazione differenziata " (art. 1123 co 2 c.c.) del bene comune, tuttavia in tale caso l'addebito personale sarebbe legittimo e non qualora lo stesso rappresenti una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Molteplici sono invece i casi in cui tale addebito di spese di non sarebbe legittimo: Riparazioni per danni causati dal condomino In tale ipotesi non può considerarsi legittima la delibera con cui l'assemblea addebiti le eventuali riparazioni effettuate sulle parti comuni o sulle unità private senza che vi sia un accertamento giudiziale, l'addebito infatti costituirebbe una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (In tal senso T. Milano sent. 3332 del 3.4.2019) Opere eseguite su parti private Secondo la Cassazione (sent. 305 del 12.1.2016) è nulla la delibera che preveda il riparto di spese su parti private (es il pavimento dei balconi) ciò per eccesso di potere, in quanto in linea generale l'assemblea non può assumere decisioni impattanti sulla proprietà del singolo. Acquisizione di informazioni per completare il registro anagrafico In assenza di collaborazione da parte del condomino, è legittimo l'addebito della spesa da parte dell'amministratore relativamente alle spese sostenute per le ricerche anagrafiche. Spese legali Secondo la Cassazione (sent. 751 del 18.1.2018) è nulla la delibera che pone a carico del singolo condomino le spese legali, prima che queste vengano accertate giudizialmente. Comunicazioni e chiarimenti dell'amministratore Le comunicazioni a chiarimento correlate a comunicazioni ordinarie o straordinarie potrebbero essere inquadrate tra le spese personali addebitabili, dovendo però valutarsi la natura dell'attività resa e se quindi la stessa corrisponda al principio di utilizzazione differenziata del servizio in favore del singolo. Fermo restando quanto sopra, merita uno spunto di riflessione l'effetto che avrebbe il voto favorevole del condomino che contesti la spesa personale a suo carico. Nelle ipotesi di nullità, infatti, il rendiconto è sempre impugnabile anche in caso di voto favorevole; tuttavia, in assenza di impugnazione, si potrebbe ritenere che l'approvazione espressa con voto favorevole e la mancata successiva impugnazione possa valere quale riconoscimento di quel debito specifico. In punto di riconoscimento di debito l'interpretazione non può però considerarsi univoca. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Quando si costituisce il Supercondominio

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Ai fini della costituzione del Supercondominio non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere per ragioni di fatto se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta quindi di una situazione di fatto, di condivisione di parti comuni tra più Condomini, in cui si applicano in pie no le norme sul condominio anziché quelle sulla comunione. Questo è quanto confermato dal Tribunale di Roma con sentenza 19411/2018 in linea con i precedenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

E' legittimo installare un condizionatore sulla facciata condominiale?

Pubblicato su IUSTLAB

Si ritiene innanzitutto opportuno verificare se il regolamento comunale prevede delle restrizioni alle quali chiaramente non è possibile derogare. E’ poi altresì opportuno poi esaminare il regolamento condominiale, che ha valore contrattuale tra il condominio ed il Condominio, e che potrebbe prevedere dei divieti espressi ed eventuali sanzioni. In assenza dei suddetti limiti bisogna poi considerare il decoro architettonico in generale, e quindi tener conto dell’estetica della facciata e dell’eventuale presenza di altri apparecchi. A tal fine è sempre opportuno ottenere un’autorizzazione da parte dell’assemblea, in modo da evitare problemi in un secondo momento. E’ poi doveroso, secondo una parte della giurisprudenza di merito, considerare la distanza verticale tra l’apparecchio e la soglia delle finestre degli altri condomini, distanza che deve essere di almeno 3 metri. Infine bisogna assolutamente evitare lo stillicidio verso le altre unità immobiliari, rispetto al quale, secondo la Giurisprudenza, lo scarico nel pluviale condominiale non è legittimo. WR Milano Avvocati

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